Sentenza n. 1184/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della delibera di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 7 giugno 2024, attestante la non ammissione di -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva presso l’Istituto Comprensivo 1 "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, comunicata ai ricorrenti il 19.07.2024; - del documento di valutazione, comunicato ai ricorrenti in data 10 giugno 2024, dal quale risulta che -OMISSIS- ha riportato in Storia, Geografia, Francese, Matematica e Scienze una valutazione rispettivamente di 4/10, 5/10, 5/10, 5/10, 4/10; - dell'elenco con i nominativi sia degli alunni ammessi sia degli alunni non ammessi, affisso all'albo dell'Istituto Comprensivo 1 "-OMISSIS-" in data 7 giugno 2024; - della delibera nr. 13, di cui al verbale del collegio dei docenti nr. 3, del 13 dicembre 2018, con cui sono stati recepiti i criteri di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di scrutinio finale e atti connessi recanti la non ammissione di una studentessa alla classe successiva, unitamente alle valutazioni insufficienti e ai criteri collegiali di non ammissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera del Consiglio di Classe del 7 giugno 2024, il documento di valutazione, l'elenco degli alunni ammessi e non ammessi e i criteri deliberati dal Collegio dei docenti nel 2018, contestando la non ammissione della minore alla classe successiva e le valutazioni insufficienti riportate in varie discipline. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. In sede cautelare, la domanda è stata respinta per carenza di fumus boni iuris. All'udienza pubblica i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione espressa resa in udienza è stata ritenuta univoca e idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice ha affermato che, in presenza di una simile dichiarazione, non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo conformarsi alla dichiarazione resa. Le spese sono state compensate, come concordato dalle parti, anche in considerazione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza d'interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente e inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse e non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti vi concordano e la decisione definisce il giudizio esclusivamente in rito.
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