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Ordinanza

Ordinanza n. 728/2026 - Torino, Sezione 3

per l’esecuzione della Sentenza n. 222/2022 pubbl. il 28/09/2022 RG n. 315/2022 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Vercelli in data 06.02.2025; a seguito di notifica eseguita in data 28/09/2022 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito E della Sentenza n. 327/2024 pubbl. il 04/07/2024 RG n. 249/2024 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Vercelli in data 06.02.2025; a seguito di notifica eseguita in data 08/07/2024 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Giustizia amministrativa202500249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inadempimento nell'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passate in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 222/2022 e n. 327/2024, entrambe passate in giudicato e notificate al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il TAR aveva nominato quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, e gli aveva ordinato di depositare una relazione sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni del perdurante inadempimento. Il Commissario non ha eseguito l'incombente entro il termine di quaranta giorni assegnato con la precedente ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha reiterato l'ordine istruttorio, assegnando al Commissario ad acta un ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare la relazione richiesta. Il Collegio ha precisato che, in caso di ulteriore mancata ottemperanza, valuterà l'invio degli atti all'Autorità giudiziaria competente per l'accertamento delle ragioni dell'inattività del Commissario. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta non esegue un incombente istruttorio disposto dal giudice entro il termine assegnato, il giudice può rinnovare l'ordine, fissando un nuovo termine e riservandosi di valutare l'invio degli atti all'autorità giudiziaria competente in caso di ulteriore inattività.
  • La mancata definizione dell'esecuzione del giudicato può giustificare la prosecuzione dell'istruttoria e il rinvio della causa a una successiva camera di consiglio, senza che l'ordinanza istruttoria determini l'accoglimento o il rigetto della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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