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Ordinanza

Ordinanza n. 276/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione postuma di un accesso carrabile esistente da oltre cinquant’anni, con richiamo a un parere tecnico negativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego adottato da ANAS S.p.A. in relazione all’istanza di regolarizzazione dell’accesso carrabile insistente su una strada statale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il parere tecnico negativo richiamato nel provvedimento e non conosciuto dai ricorrenti. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto esclusivamente della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto carente il periculum in mora. La controversia riguarda infatti la regolarizzazione postuma di un accesso già esistente da oltre cinquant’anni; pertanto, il diniego impugnato non determina, allo stato, un pregiudizio irreparabile immediato. Inoltre, l’eventuale sospensione degli effetti del diniego o l’ordine di riesame non inciderebbero sulla legittimità dell’accesso stesso. Il pregiudizio irreparabile prospettato potrebbe concretizzarsi soltanto in presenza di un futuro ed eventuale provvedimento di demolizione e rimozione dell’accesso. L’istanza cautelare è stata quindi respinta ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza del periculum in mora la domanda di sospensione deve essere respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, il periculum in mora deve consistere in un pregiudizio grave e irreparabile attuale o comunque concretamente imminente; non è sufficiente allegare un pregiudizio meramente eventuale, subordinato all’adozione di un futuro provvedimento amministrativo.
  • Quando il provvedimento impugnato riguarda la regolarizzazione postuma di un’opera o di una situazione materiale già esistente, la sola efficacia del diniego non determina necessariamente un pregiudizio irreparabile, se l’eventuale lesione si concretizzerebbe soltanto con un successivo atto repressivo.
  • La sospensione cautelare del diniego o l’ordine di riesame non possono essere accordati quando, anche ove concessi, non inciderebbero sulla legittimità sostanziale della situazione materiale controversa.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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