Cassazione Penale, Sentenza n. 20140/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per il reato continuato di truffa e appropriazione indebita (art. 640 e 646 c.p., con riferimento alla continuazione ex art. 61 n. 7 c.p.). In cassazione la difesa ha dedotto: 1) estinzione del reato per remissione di querela accettata dall'imputata; 2) nullità dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p. per notifica al difensore domiciliatario nonostante la revoca e la nomina di nuovo difensore; 3) vizio per inosservanza degli artt. 195 e 507 c.p.p. e per violazione del principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' in relazione al rigetto dell'escussione di testimoni ritenuti essenziali (Luciano Pasqualini e Pasquale Ghirardi), con contestata carenza e illogicità della motivazione; 4) vizio nella determinazione della pena ex art. 133 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che in data 03/02/2025 le persone offese (Massimiliano e Davide Cuccione) hanno rimesso la querela e che la ricorrente ha accettato tale remissione nella stessa data. Poiché il reato contestato (continuato di truffa e appropriazione indebita) è procedibile a querela di parte, il reato è dichiarato estinto per remissione di querela con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che configura il reato di appropriazione indebita; qui inclusa nel quadro del reato continuato insieme all'art. 640 c.p.; applicata per individuare la fattispecie oggetto del procedimento poi estinta per remissione di querela.
art. 640 cod. pen.
Norma che configura il reato di truffa; utilizzata unitamente all'art. 646 e alla continuazione ex art. 61 n. 7 c.p. per delineare il capo di imputazione poi dichiarato estinto.
art. 61 n. 7 cod. pen.
Riferimento alla continuazione tra reati (circostanza applicata per qualificare il reato come continuato); utilizzata per la determinazione del capo di imputazione.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione indagini e la relativa notifica al difensore; nel ricorso era dedotta la nullità dell'avviso per notifica al difensore domiciliatario nonostante la revoca e la nomina di un nuovo difensore; la questione è stata assorbita dall'estinzione del reato.
art. 195 cod. proc. pen.
Norma sul principio dell'onere della prova o sulle garanzie processuali (richiamata nella doglianza relativa alle prove e all'escussione dei testi); il motivo inerente l'inosservanza di questa norma è stato ritenuto assorbito dall'estinzione.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assunzione di prove o l'istruttoria dibattimentale (richiamata in relazione al rigetto della richiesta di escussione di testimoni ritenuti rilevanti); anche questo vizio è stato assorbito dalla declaratoria di estinzione.
art. 133 cod. pen.
Disposizione relativa alla determinazione della pena; il vizio dedotto in ordine al trattamento sanzionatorio non è stato esaminato nel merito perché il reato è stato estinto per remissione di querela.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente il proscioglimento nel merito in determinate situazioni; la Corte ha dichiarato che non sussistono elementi per un proscioglimento ex art. 129(2) e ha dunque disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione da parte dell'imputato determinano l'estinzione del reato anche se vi è già una condanna in primo o secondo grado; ciò può portare all'annullamento della sentenza senza rinvio.
- La remissione di querela deve risultare documentalmente ed essere accettata dall'imputato: senza prova dell'accettazione l'effetto estintivo non si realizza.
- Quando interviene l'estinzione del reato per remissione della querela, i motivi processuali o di merito (nullità, omissione di acquisizione di prove, vizio di motivazione, errore nella determinazione della pena) diventano spesso assorbiti e non vengono esaminati nel merito dalla Corte di legittimità.
- L'annullamento per estinzione del reato non equivale a un proscioglimento sul merito: la Corte può dichiarare l'estinzione e, comunque, disporre conseguenze processuali come l'addebito delle spese ove previsto (art. 340 c.p.p.).
- Prima di proporre impugnazioni o istanze in casi di remissione, è importante verificare la procedibilità del reato (se è querela di parte o d'ufficio) e raccogliere la prova formale della remissione e dell'accettazione per ottenere l'effetto estintivo anche nelle fasi successive del procedimento.
- In situazioni analoghe, se si contestano nullità formali o omissioni probatorie, va valutato se sia preferibile ottenere prima l'estinzione mediante remissione (se possibile) oppure proseguire con impugnazioni sul merito: l'estinzione può risolvere rapidamente la posizione ma non interpone valutazioni sul merito delle responsabilità.
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