Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33547/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per riciclaggio in concorso mediante alterazione del numero di telaio di un ciclomotore di provenienza delittuosa. Tre motivi: 1) mancata prova specifica del concorso nella contraffazione del telaio: la Corte di appello avrebbe fondato la responsabilità solo sul fatto che l'imputato era stato trovato alla guida del mezzo privo di assicurazione e senza certificato, senza prova diretta dell'intervento sulla targatura e del contributo al fatto criminoso, mentre il nuovo numero corrispondeva a un veicolo di proprietà del padre coimputato (oggi deceduto); 2) doglianza sulla mancata declaratoria di prescrizione, con riferimento al calcolo del termine di prescrizione alla luce della recidiva reiterata ed infraquinquennale ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche; 3) richiesta, in sede di cassazione, di applicazione di pena sostitutiva (detenzione domiciliare) intervenuta normativamente dopo la pronuncia di appello.

La decisione

Il primo motivo è ritenuto fondato: la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello affinché si proceda ad una più approfondita verifica in fatto circa la responsabilità concorsuale del ricorrente, dato che la contraffazione del telaio non risultava dimostrata da elementi di prova specifici e potrebbe essere ricondotta al padre coimputato. La Cassazione precisa inoltre che il reato non è prescritto (calcolo della prescrizione tiene conto della recidiva qualificata anche se applicata come subvalente) e indica che gli altri motivi sono assorbiti e potranno essere esaminati nel giudizio di rinvio. Pertanto annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen. (vecchia e nuova formulazione)

    La Corte valuta il termine di prescrizione alla luce della pena edittale e delle norme sul computo della prescrizione; anche considerando la disciplina anteriore alla legge n. 251/2005, il reato non risulterebbe prescritto (calcolo illustrato con riferimento alla pena massima e alle riduzioni).

  • art. 160 cod. pen. (vecchia formulazione)

    Richiamata per l'aumento del termine di prescrizione (metà in più) nella formulazione antecedente alle modifiche normative, contribuendo al risultato che la prescrizione maturerebbe solo nel 2026.

  • Legge n. 251 del 5 dicembre 2005

    La sentenza considera l'eventuale applicazione della disciplina posteriore ai fatti e conclude che, sia applicando la normativa vigente sia la disciplina antecedente con il criterio di bilanciamento, il reato non è prescritto.

Massime di principio

  • La mera circostanza di essere trovato alla guida di un veicolo di provenienza illecita non è di per sé sufficiente a provare il concorso nella contraffazione del numero di telaio: per reati non evidenti ictu oculi è necessaria prova specifica del contributo materiale o intenzionale alla contraffazione.
  • Quando la contraffazione del telaio è collegata a un terzo (es. un parente coimputato) che aveva interesse specifico, l'onere probatorio grava sul giudice di merito per dimostrare il ruolo concorsuale dell'imputato; in assenza di tali prove, la condanna può essere annullata e rimessa in istruttoria.
  • Ai fini della prescrizione, la recidiva qualificata rileva per il calcolo del termine anche se, in concreto, è stata considerata subvalente rispetto alle attenuanti generiche: occorre valutare la disciplina vigente rispetto alla data del fatto e, se necessario, il bilanciamento tra norme per determinare il termine prescrizionale.
  • Se una nuova misura sanzionatoria o alternativa (es. detenzione domiciliare) è entrata in vigore dopo il giudizio di merito, la sua applicabilità potrà essere valutata nel giudizio di rinvio o successivamente, ma la mancata richiesta in appello non impedisce che sia considerata nel nuovo processo se la normativa lo consente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.