Cassazione Penale, Sentenza n. 3822/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Giannessi; il ricorso in Cassazione deduceva quattro motivi, tra cui la prescrizione dei reati ascritti nei capi 2 e 3. Si eccepiva che i reati si erano estinti per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello (estinzioni indicate in sentenza di Cassazione: capo 2 il 13/05/2021 e capo 3 il 20/05/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo sul punto della prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per intervenuta prescrizione anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 12602/2015) secondo cui il ricorso in Cassazione è ammissibile anche per dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di merito e non dichiarata. Non è stato pronunciato un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non emergono dagli atti circostanze idonee ad escludere il fatto o la responsabilità dell'imputato in modo assolutamente non contestabile.
Norme richiamate
artt. 56 e 586-bis cod. pen.
La Corte d'appello aveva riqualificato le condotte dei capi 2 e 3 come costituenti il delitto previsto da tali norme; dalla cassazione si evince solo la riqualificazione operata in sede di merito
art. 129 cod. proc. pen.
Imponendo l'obbligo di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità, la norma consente al giudice di pronunciare l'assoluzione solo quando dagli atti emergano in modo assolutamente non contestabile circostanze che escludono il fatto o la responsabilità (comma 2)
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio secondo cui è ammissibile in Cassazione il motivo volto a rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; il giudice di merito è tenuto a dichiarare immediatamente cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Chiarisce i limiti dell'art. 129, comma 2 c.p.p.: l'assoluzione per insussistenza del fatto o per non imputabilità è ammessa solo quando tali circostanze emergano dagli atti in modo assolutamente non discutibile, senza necessità di accertamenti ulteriori
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia della sentenza di merito, il giudice di merito è tenuto a dichiararla d'ufficio e la sua omissione può giustificare l'annullamento in Cassazione anche su un unico motivo.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'unica questione decisiva è l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza impugnata.
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o della responsabilità; in mancanza di ciò il giudice non può sostituire la declaratoria di estinzione con un proscioglimento nel merito.
- In casi simili l'attenzione della difesa deve concentrarsi sulla verifica delle decorrenze e delle interruzioni dei termini di prescrizione e sull'uso del rimedio per cassazione per far valere l'estinzione anche se non eccepita in primo grado o in appello.
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