Cassazione Penale, Sentenza n. 8967/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Mauro Gussoni con due motivi: (1) censura per erronea qualificazione giuridica della condotta e applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. e), d.lgs. n.161/2010 — la difesa sostiene che il fatto, commesso in concorso con una sola persona e a vantaggio di tre cittadini albanesi, è riconducibile all'art. 12, comma 1, d.lgs. n.286/1998 e non alla fattispecie richiamata dalla Corte; (2) censura per errata determinazione della pena ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n.161/2010 — la Corte territoriale avrebbe indicato la pena da eseguire in Italia in mesi nove di reclusione anziché in 267 giorni come risultante dal mandato di arresto europeo che tiene conto del presofferto.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto infondato sul piano sostanziale ma la Corte di cassazione ha rilevato un errore materiale nella parte dispositiva della sentenza (richiamo all'art. 12, comma 3, lett. a) invece che all'art. 12, comma 1, d.lgs. n.286/1998) e lo ha rettificato in sede di cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., ritenendo tale errore ininfluente rispetto alla valutazione sulla doppia incriminazione e sull'eseguibilità. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte territoriale aveva erroneamente indicato la misura della pena senza considerare il presofferto indicato nel mandato di arresto europeo. Per questo la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per la determinazione della pena da eseguire in Italia tenendo conto del mandato di arresto europeo e del tempo già scontato. Il resto del ricorso è stato respinto. Disposta la comunicazione di rito ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n. 161
L'art. 10, comma 1, lett. e) è stato invocato con riferimento alla qualificazione del reato estero rispetto alle fattispecie italiane; la Corte ha valutato la qualificazione ma ha rectificato un errore materiale nella citazione normativa. L'art. 10, comma 5 è stato applicato in tema di determinazione della pena da eseguire in Italia in presenza di un mandato di arresto europeo che indica la misura della pena e il presofferto.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12
La Corte territoriale aveva richiamato l'art. 12, comma 3 e comma 3-ter (aggravanti) ma la motivazione indicava un fatto riconducibile all'art. 12, comma 1; la Cassazione ha ritenuto che si sia trattato di errore materiale nella parte dispositiva e che la qualificazione corretta non incidesse sulla verificazione della corrispondenza tra reato estero e reato interno ai fini dell'eseguibilità.
Codice di procedura penale, art. 619
Utilizzato dalla Corte di cassazione per rettificare un errore materiale (di forma) nella sentenza impugnata senza incidere sulla sostanza del giudizio, ossia per correggere la citazione normativa equivocata.
Legge 23 giugno 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Disposta la comunicazione degli esiti conformemente agli obblighi formali previsti per i procedimenti concernenti l'esecuzione di provvedimenti penali europei.
Massime di principio
- Un errore materiale nella parte dispositiva di una sentenza (es. richiamo a un articolo errato) può essere rettificato in sede di legittimità se non incide sulla decisione di merito; la correzione può essere disposta ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
- Nel caso di esecuzione di una condanna proveniente da un mandato di arresto europeo, la corte italiana deve tener conto della misura della pena indicata nel mandato e del presofferto (tempo già scontato) ai fini della determinazione della pena da eseguire in Italia.
- La valutazione della "doppia incriminazione" (corrispondenza tra reato estero e fattispecie italiana) si basa sulla sostanza della condotta; errori formali nella citazione dell'articolato non necessariamente inficiano la verificazione dell'eseguibilità se la fattispecie sostanziale è riconoscibile.
- Se sussiste discrepanza tra la determinazione della pena operata dal giudice italiano e quanto risultante dal mandato di arresto europeo, il ricorso in cassazione può condurre all'annullamento e al rinvio per nuova determinazione della pena in conformità al mandato.
- In procedimenti che coinvolgono mandati di arresto europei è essenziale verificare sempre la documentazione estera (pena definitiva, eventuale presofferto) prima di fissare la misura da eseguire sul territorio nazionale.
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