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Sentenza

Sentenza n. 3633/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento a) della comunicazione ATER del 24.9.2025 prot. U-2025-0064635 con la quale l’RTI ricorrente è stato informato che la propria offerta presentata per il lotto 1 “è risultata non superare la verifica di anomalia” e, pertanto, “è [stata] esclusa”; b) del verbale ATER di prosecuzione di procedura aperta del 23.9.2025 con il quale la Commissione giudicatrice ha dichiarato l’RTI “anomalo a sistema” estromettendolo dalla graduatoria del lotto 1; c) della non conosciuta nota del 16.9.2025 prot. 62353, richiamata in seno al verbale di prosecuzione di procedura aperta del 23.9.2025, con la quale la Commissione giudicatrice avrebbe dichiarato che l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente per il lotto 1 “non presenta adeguata sostenibilità economica e non consente alla SA di formulare un giudizio sulla sua congruità complessiva”; d) della comunicazione ATER del 4.9.2025 prot. U-2025-0058403 con la quale il RUP ha informato il raggruppamento concorrente che “l’offerta presentata ... relativamente al lotto 1 è stata giudicata dalla Commissione come anormalmente bassa” invitandolo “a presentare le spiegazioni previste dall’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici”; e) del verbale di prosecuzione di procedura aperta del 3.9.2025 con il quale la Commissione ha deciso di “sottoporre a verifica di anomalia” l’offerta del raggruppamento ricorrente, “risultando il ribasso offerto elevato”; f) ove occorrer possa, del disciplinare di gara nella parte in cui, all’art. 21, prevede che l’indicazione “delle componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale” nella richiesta di giustificativa avvenga “se del caso”; g) ove occorra e per quanto di interesse, del verbale della Commissione giudicatrice del 14.10.2025 e delle note ivi richiamate prot. I-2025-0070535 del 13.10.2025 (non conosciuta), con cui la commissione nella seduta di riservata del 7.10.2025 ha dichiarato che l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente per il lotto 2 “non presenta adeguata sostenibilità economica e non consente alla SA di formulare un giudizio sulla sua congruità complessiva”; e prot. I-2025-0070536 del 13.10.2025 (non conosciuta), con cui la commissione ha dichiarato che l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente per il lotto 2 “non presenta adeguata sostenibilità economica e non consente alla SA di formulare un giudizio sulla sua congruità complessiva”;

Giustizia amministrativa202512492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dell'RTI dal lotto 1 per mancato superamento della verifica di anomalia dell'offerta e dichiarazione di non adeguata sostenibilità dell'offerta per il lotto 2, con impugnazione dei relativi atti del subprocedimento di verifica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le ricorrenti, mandataria e mandante di un RTI costituendo, hanno impugnato gli atti della procedura aperta per l'affidamento di servizi e lavori di manutenzione degli immobili gestiti da ATER. Per il lotto 1 avevano presentato un ribasso del 46,17%, risultando seconde in graduatoria; l'offerta era stata sottoposta a verifica di anomalia e successivamente esclusa perché ritenuta non adeguatamente sostenibile e non idonea a consentire una valutazione complessiva di congruità. Per il lotto 2 l'offerta era stata dichiarata non adeguatamente sostenibile. Le ricorrenti hanno dedotto: la genericità della richiesta di giustificativi e della motivazione dell'esclusione, in violazione dell'art. 110 d.lgs. 36/2023 e del principio del contraddittorio, nonché per difetto di motivazione, istruttoria e presupposti; la violazione del diritto a un contraddittorio procedimentale pieno e leale, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto instaurare un ulteriore confronto qualora avesse ritenuto insufficienti i giustificativi; l'insussistenza dell'anomalia, poiché il ribasso sarebbe rientrato in una fascia ordinaria e sarebbe stato determinato da una sovrastima della base d'asta, come dimostrato dalla presenza di numerose offerte con ribassi superiori al 40%; l'illegittimità dell'art. 21 del disciplinare, nella parte in cui rendeva eventuale l'indicazione delle componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. In subordine è stata prospettata una questione di compatibilità dell'art. 110 d.lgs. 36/2023 con l'art. 69, par. 3, della direttiva 2014/24/UE, assumendo che la disciplina europea imponesse un contraddittorio articolato sui punti specifici dell'anomalia. La stazione appaltante ha eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso per la mancata conclusione della procedura, l'impugnazione di atti endoprocedimentali e il ricorso cumulativo relativo a lotti diversi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare, ritenendo venuto meno il periculum in mora, e all'udienza di merito hanno dichiarato cessata la materia del contendere poiché era stata confermata l'aggiudicazione di uno dei lotti della procedura, con scadenza dei termini di impugnazione da parte di eventuali controinteressati. Il Collegio ha ritenuto soddisfatto l'interesse delle ricorrenti per effetto dell'aggiudicazione disposta con determina direttoriale dell'8 gennaio 2026. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    "non superare la verifica di anomalia"; "ai sensi dell’art. 110, comma 5, è esclusa"

    La norma è stata richiamata dalle ricorrenti in relazione alla verifica di anomalia, alla richiesta di giustificazioni e all'esclusione dell'offerta; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione ai principi di buona fede e correttezza nel procedimento di verifica dell'anomalia; la questione non è stata decisa per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 69, par. 3, direttiva 2014/24/UE

    Invocato dalle ricorrenti per sostenere la necessità di un contraddittorio articolato sui profili specifici dell'anomalia; il TAR non ha deciso la questione di compatibilità con l'art. 110 d.lgs. 36/2023.

  • art. 120, comma 13, c.p.a.

    Richiamato dalla stazione appaltante a sostegno dell'eccezione relativa all'impugnazione cumulativa di lotti diversi; l'eccezione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla stazione appaltante in relazione al differimento dell'accesso agli atti di gara; il profilo non è stato deciso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento di atti di gara, l'interesse sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatto dall'aggiudicazione di uno dei lotti cui aveva partecipato e non residua un interesse concreto alla decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza idonea a soddisfare l'interesse sostanziale azionato e, nella fattispecie, è stata ritenuta integrata dalla conferma dell'aggiudicazione di uno dei lotti e dalla scadenza dei termini per l'impugnazione da parte degli eventuali controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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