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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24005/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza proposta nell'interesse del soggetto ristretto per ottenere il differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 n. 2 c.p. oppure, in subordine, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, O.P., istanza rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 47-ter, comma 1-ter, O.P., assumendo l'erronea valutazione delle condizioni di salute da parte del giudice di sorveglianza. Successivamente, però, il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente, per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte rileva la rinuncia al ricorso e, conseguentemente, dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione. Poiché la rinuncia è stata formulata in modo generico come sopravvenuto venir meno dell'interesse, la Corte non applica il principio evocato dalla giurisprudenza sulla mancanza di condanna alle spese quando la carenza di interesse derivi da causa non imputabile al ricorrente. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 147 n. 2 c.p.

    Norma richiamata solo per individuare la domanda di differimento dell'esecuzione della pena formulata nell'interesse del ricorrente.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, O.P.

    Norma posta a fondamento dell'istanza alternativa di detenzione domiciliare e del motivo di ricorso sulla valutazione delle condizioni di salute.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La semplice allegazione generica del venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso non è sufficiente, ai fini delle spese, a ricondurre la causa di inammissibilità a un evento non imputabile al ricorrente.
  • Quando la rinuncia è riferita a un interesse sopravvenuto non specificamente connotato come non imputabile, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di cassazione contro ordinanze in materia di esecuzione della pena o misure alternative, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia assorbe l'esame nel merito dei motivi inerenti alla valutazione delle condizioni di salute e alla correttezza del diniego della misura richiesta.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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