Cassazione Penale, Sentenza n. 426/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il dissequestro di quattro unita immobiliari (un magazzino adibito a deposito, un immobile ad abitazione civile e due terreni agricoli) sequestrate ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 novellato dall'art. 240-bis c.p. Sosteneva che il provvedimento impugnato era privo di adeguata motivazione e che non era stata dimostrata la riconducibilita dei beni a Franco Muto; inoltre affermava di disporre, al momento delle acquisizioni, di risorse finanziarie lecite proprie e familiari (anche della madre Giuseppina Muto) tali da giustificare gli acquisti. Denunciava quindi violazione di legge e difetto motivazionale.
La decisione
Il ricorso per cassazione e stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni che miravano a rinnovare la valutazione di merito e ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse un percorso motivazionale sufficiente a rappresentare la sproporzione reddituale e l'assenza di risorse idonee a giustificare le acquisizioni. E' stata confermata la misura di sequestro preventivo sui beni e la ricorrente e stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352)
Norma richiamata come base normativa per il sequestro preventivo dei beni, applicata nella forma novellata dall'introduzione dell'art. 240-bis c.p.; disciplina il sequestro finalizzato alla successiva confisca per sproporzione patrimoniale.
art. 240-bis cod. pen.
Introduce la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale quando sussista una significativa sproporzione tra patrimonio e redditi dell'interessato o dei suoi familiari; opera anche per beni intestati a coniuge o figli e giustifica misure ablative nei confronti di soggetti non condannati se la sproporzione e dimostrativa di simulazione dell'intestazione.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali: ammissibile solo per violazione di legge e per vizi motivazionali assoluti che rendono incomprensibile il percorso argomentativo.
art. 606 cod. proc. pen. (riferimento ai motivi di cassazione)
Richiamato in relazione ai limiti dei motivi proponibili in sede di legittimita: non sono ammissibili censure di fatto o di merito che richiedano rideterminazione del compendio probatorio; puo essere denunciata in cassazione la motivazione inesistente o meramente apparente.
Massime di principio
- In materia di sequestri preventivi e misure cautelari reali il ricorso per cassazione e ammissibile principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali assoluti; non e possibile utilizzare la cassazione per rinnovare la valutazione di merito sui fatti e sulle prove.
- Quando i beni sono intestati a persone vicine al soggetto ritenuto organico a un'attivita illecita, opera la presunzione relativa di illecita accumulazione ai sensi dell'art. 240-bis c.p.: spetta alla difesa fornire elementi concreti e documentati per confutare la sproporzione denunciata.
- Semplici allegazioni generiche sull'origine lecita delle disponibilita familiari o sulla esistenza di prestiti non documentati non sono sufficienti a superare la presunzione di illiceita; e necessario dimostrare la concreta disponibilita delle somme al momento dell'acquisto e la loro natura lecita.
- Il giudice di merito deve indicare in modo minimo e comprensibile il nesso logico che giustifica la misura (ad esempio ricostruzione della sproporzione reddituale); tale percorso, se non del tutto carente, rende la decisione difficilmente annullabile in sede di legittimita.
- La difesa, in contestazioni di sequestri ex art. 240-bis, deve concentrare le censure su vizi di diritto o su carenze radicali della motivazione piuttosto che su rivalutazioni dei fatti che spettano al giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 375/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 376/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 377/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 378/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 379/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 380/2023 del 10/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →