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Sentenza

Sentenza n. 10496/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’Avviso n. 227700 del 7 maggio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Lombardia, Direzione Generale, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Lombardia in riferimento alle classi di concorso: A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; AB25 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di secondo grado; AB24 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di I grado; AM12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di I grado; AS12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado; ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado; AB55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A046 – Scienze giuridico economiche; - dell’Avviso n. 7072 del 7 maggio u.s. del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per l’Umbria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all’Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A054 – Storia dell’arte; - dell’Avviso n. 6857 del 7 maggio u.s. del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Liguria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all’Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A019 – Filosofia e Storia; - dell’Avviso n. 7648 del 12 maggio u.s. del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Toscana, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia,, in ragione all’Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra); - dell’esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall’odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista; - dell’Avviso n. 27202 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonchè Avviso n. 30909, del 19 giugno u.s.., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica e suppletiva dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - Avviso n. 10664 pubblicato in data 27 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, “g”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A050; - dell’Avviso n. 27204 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonchè successive Avviso n. 31161, pubblicato in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova orale e quella suppletive dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell’Avviso n. 30914 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso AM2B – Inglese nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - nonchè dell’Avviso n. 31292 pubblicato, in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato l’annullamento della convocazione, effettuata con precedente avviso ministeriale, per sovrapposizione dei calendari per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado; - dell’Avviso n. 31810 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - degli Avvisi n. 10751 e n. 10785 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per le classi di concorso di interesse dell’odierna parte ricorrente; - dell’Avviso n. 10356 pubblicato in data 26 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, “p”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso AS12; - dell’Avviso n. 27066 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS12, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - degli Avvisi n. 28666, 23271 e 26183 pubblicati sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AM12, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - nonchè dell’Avviso n. 30208 pubblicato in data 16 giugno u.s. sul sito web dell’USR per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario della prova orale suppletiva per i candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso de quo; - dell’Avviso n. 31270 pubblicato, in data 16 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - dell’Avviso n. 12626 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per la classe di concorso A046; - dell’Avviso n. 7219 pubblicato, in data 9 maggio u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per l’Umbria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A054, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - Dei decreti ministeriali n. 472 e 477 pubblicati in data 3 luglio u.s. con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per l’Umbria, ha autorizzato la pubblicazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A054, per le regioni Lombardia, Umbria e Veneto. - dell’Avviso n. 6921 pubblicato, in data 7 maggio u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per Liguria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - nonché del Decreto, n. 1766 del 27 giugno u.s., di pubblicazione della graduatoria di merito, da parte dell’USR per la Liguria, in riferimento alla classe di concorso A019, per le regioni Liguria, Lombardia; - dell’Avviso n. 8411 pubblicato, in data 20 maggio u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per Toscana con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, per le Regioni Toscana, Liguria, Lombardia e Marche; - dell’Avviso n. 8415 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Toscana con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AB56, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - Avviso n. 9687 pubblicato sul sito istituzione dell’USR per la Toscana, regione responsabile della procedura concorsuale de quo per le regioni gestite quali la Liguria, Lombardia e Marche, con cui ha comunicato ai candidati idonei alla prova orale di presentare la documentazione dei titoli di preferenza e di riserva, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; -dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione delle odierne parti ricorrenti alla prova successiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l’inclusione nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, pratica e/o orale, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva. Nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAGLIONI CLAUDIA il 2\2\2026: per l’annullamento, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari - del decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -del documento recante “Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - A050 PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA”, approvato con decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; - del decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -del documento recante “A050 Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 ‐ PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 ‐ D.M. n. 205/2023 ‐ REGIONE LOMBARDIA - Rettifica 19/11/2025”, approvato con decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; - del decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -del documento recante “Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - A050 PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA - Rettifica 02 Dicembre 2025”, approvato con decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; NONCHÉ’ DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE

Giustizia amministrativa202508628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti, avvisi, esiti della prova scritta, convocazioni, graduatorie e altri atti della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato numerosi atti della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024, contestando, per le rispettive classi di concorso, l'esito della prova scritta e l'attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia minima prevista, nonché la conseguente mancata ammissione alle prove pratica e orale, le convocazioni, i calendari, le lettere estratte, le graduatorie di merito e gli elenchi degli idonei. È stata inoltre censurata, ove lesiva, la previsione dell'art. 8, comma 2, del bando, secondo cui alla prova orale era ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, purché conseguito il punteggio minimo di 70/100. Nel ricorso introduttivo erano state richieste misure cautelari per l'ammissione alle prove successive, anche mediante prova suppletiva, nonché il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Con motivi aggiunti una ricorrente ha impugnato anche i decreti di approvazione e rettifica della graduatoria di merito e degli elenchi degli idonei per la classe A050, nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, ribadita in udienza.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la rinuncia al ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a. Ha tuttavia rilevato il tenore inequivoco delle dichiarazioni rese dai ricorrenti e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Non sono stati quindi esaminati nel merito i vizi dedotti contro gli atti della procedura concorsuale, né le domande cautelari e risarcitorie. Le spese di lite sono state compensate, tenendo conto della limitata attività difensiva svolta dall'Amministrazione dopo il provvedimento cautelare.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso non è stata dichiarata efficace perché il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti; le dichiarazioni dei ricorrenti sono state invece valorizzate per accertare la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica era stata proposta dai ricorrenti, ma non è stata esaminata in ragione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non può essere dichiarata quando non risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 84 c.p.a.; tuttavia, dichiarazioni inequivoche della parte possono condurre alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e alla conseguente improcedibilità del giudizio.
  • Quando il giudice dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, le censure rivolte contro gli atti amministrativi e le domande consequenziali non vengono esaminate nel merito.
  • La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione, anche in considerazione della limitata attività difensiva dell'amministrazione successiva a un provvedimento cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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