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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19107/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena (ergastolo per triplice omicidio e tentato omicidio). La Corte territoriale aveva ritenuto di non sospendere l'esecuzione perché la delibazione dell'ammissibilità della revisione non era ancora compiuta e, allo stato, non vi era "certezza di innocenza". Il ricorrente ha censurato la decisione per contraddittorietà e manifesta illogicità, mancata motivazione e applicazione di un metro di giudizio erroneo, rilevando che la revisione era già stata ammessa in udienza dell'11/02/2021, che era stata svolta e depositata una perizia sulle intercettazioni e che la Corte avrebbe dovuto, ai fini della sospensione, valutare la prova nuova nella prospettiva della sua idoneità a mettere in discussione il giudicato, almeno quanto allo status libertatis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma per rinnovata valutazione. Il Collegio ha rilevato che il giudice del merito non ha svolto la necessaria valutazione delibativa sul merito della richiesta di sospensione, si è ancorato al mero dato formale dello stadio procedimentale e ha applicato un criterio errato (certezza dell'estraneità) invece del corretto parametro di prognosi favorevole di accoglimento della revisione basata sulla attitudine dimostrativa delle nuove prove. La sospensione può essere disposta anche prima di una decisione definitiva sull'ammissibilità della revisione, purché sussista una valutazione motivata che renda verosimile l'accoglimento della domanda.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la sospensione dell'esecuzione della pena quando, pendente il procedimento di revisione, appaia verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna; il suo esercizio non è condizionato all'esito della delibazione dell'istanza di revisione e richiede una prognosi motivata favorevole da parte del giudice.

  • art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Riguarda i presupposti per la revisione fondati su prove nuove; ai fini cautelari la valutazione riguarda l'attitudine dimostrativa di tali nuove prove rispetto alla possibilità di mettere in discussione il giudicato.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Collega il giudizio di revisione alle formule assolutorie dell'art. 530 c.p.p., rendendo applicabile anche la valutazione 'in dubio pro reo' e dunque consentendo che la revisione possa essere ammessa quando emerga ragionevole dubbio sulla colpevolezza.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Contiene le formule assolutorie richiamate in sede di revisione; la Corte utilizza queste formule per stabilire il metro di valutazione del nuovo compendio probatorio (anche la tutela del dubbio ragionevole).

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 635 c.p.p., può essere disposta anche prima che sia compiuta una decisione definitiva sull'ammissibilità della revisione; non è condizionata al completamento formale dell'iter.
  • Il giudice che decide sulla sospensione deve compiere una valutazione delibativa e motivata, effettuando una prognosi favorevole circa l'esito della revisione basata sull'attitudine dimostrativa delle nuove prove.
  • Il criterio applicabile non è la 'certezza' dell'innocenza, ma la possibilità ragionevole che, alla luce delle nuove prove, emerga un dubbio tale da rendere verosimile l'accoglimento della revisione (standard in linea con il 'dubio pro reo').
  • Il mancato esame motivato delle perizie o delle prove nuove e la mancata correlazione di tali elementi con il compendio probatorio originario costituiscono vizio che può comportare annullamento e rinvio.
  • Per il difensore: nell'istanza di sospensione è essenziale esporre chiaramente l'attitudine dimostrativa delle prove nuove (perizie, trascrizioni, elementi tecnici) e collegarle concretamente agli elementi del giudizio di condanna per dimostrare la prognosi favorevole.
  • Per il giudice di merito: l'esame sulla sospensione è una valutazione cautelare ma sostanziale; va motivata logicamente e non limitarsi a considerazioni formali sullo stato procedimentale.

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