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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30698/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) adottato nei confronti degli imputati per reati tributari (dichiarazione fraudolenta/infedele e concorso in fatture per operazioni inesistenti). Il Tribunale aveva ritenuto che il G.i.p. non avesse svolto una autonoma valutazione critica degli elementi probatori, si fosse limitato a un rinvio integrale ad atti investigativi contenenti valutazioni e non avesse quantificato e motivato adeguatamente il profitto sequestrabile e l'estensione temporale delle condotte contestate. Il Procuratore censurava l'ordinanza per non aver tenuto conto di dichiarazioni confessorie e per avere errato nell'apprezzamento di elementi favorevoli all'accusa.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. Ha condiviso i principi richiamati dal Tribunale di Trieste: in materia di misure reali il giudice del riesame deve compiere un'autonoma valutazione degli elementi che fondano il sequestro e non può limitarsi a un rinvio integrale ad atti investigativi contenenti valutazioni. Inoltre il decreto di sequestro era carente sotto il profilo motivazionale perché non menzionava le norme incriminatrici, non spiegava i criteri di quantificazione del profitto e si era limitato ad assumere pedissequamente le risultanze della polizia giudiziaria; per tali ragioni l'annullamento operato dal Tribunale è stato ritenuto legittimo e confermato dalla Corte.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Norma invocata come base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte ha rilevato che il G.i.p. non ha motivato la determinazione del profitto alla luce dei criteri giurisprudenziali e non ha specificato i parametri per la quantificazione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Riferimento alle fattispecie di reato (dichiarazione fraudolenta/infedele) per le quali doveva essere verificata la sussistenza del fumus e l'estensione temporale dell'attività illecita; la sentenza sottolinea la necessità di una valutazione plausibile del concorso e dell'utilizzo delle fatture.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma relativa alle fatture per operazioni inesistenti; richiamata per delimitare il prezzo del reato e la conseguente quantificazione del sequestro, che non può essere impostata con automatismi.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 9

    Citato in relazione all'esclusione di un certo tipo di concorso tra utilizzatore ed emittente; il Tribunale ha rilevato incoerenze nella contestazione del concorso alla luce di tale articolo.

  • cod. proc. pen., art. 309 (comma nono) e legge n. 47/2015

    Riferimento alla disciplina del potere di annullamento del tribunale del riesame introdotta/interpretata dalla normativa e dalle modifiche del 2015; la Corte richiama la giurisprudenza (Sezioni Unite) che impone al giudice del riesame di valutare autonomamente gli elementi fondanti la misura.

  • cod. proc. pen., art. 324 (comma settimo)

    Richiamo procedurale che rinvia, ove compatibile, alle disposizioni sul potere di annullamento del tribunale del riesame; utilizzato per fondare l'obbligo di autonoma motivazione in sede di riesame.

  • cod. proc. pen., art. 606 (comma 1, lett. e)

    Richiamato il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali (inesistenza o mera apparenza della motivazione), ma non per semplice illogicità manifesta della motivazione.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve esprimere un'autonoma valutazione critica degli elementi che fondano il sequestro: il mero rinvio integrale ad atti investigativi contenenti valutazioni non è sufficiente.
  • La motivazione del decreto di sequestro preventivo deve indicare le norme incriminate, i criteri e i parametri usati per quantificare il profitto sequestrabile e l'estensione temporale dell'attività illecita; l'assenza di tali elementi può rendere illegittimo il sequestro.
  • La tecniche della relatio (rinvio ad altri atti) è ammissibile solo quando gli atti richiamati abbiano contenuto essenzialmente descrittivo; non è accettabile rinviare ad atti complessi che già contengono valutazioni probatorie.
  • Il rimedio in Cassazione contro ordinanze di sequestro è limitato: è consentito per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali (mancanza o mera apparenza della motivazione), non per il disaccordo sulla valutazione degli elementi di fatto.
  • Nel progettare misure reali collegate a reati tributari, il P.M. deve predisporre una precisa motivazione e criteri di calcolo del profitto; diversamente il giudice del riesame può annullare il provvedimento per carenza motivazionale.
  • Se esistono discrasie documentali o mancano acquisizioni probatorie rilevanti, il sequestro esteso retrospettivamente su anni anteriori richiede ragionamenti argomentati e non deduzioni meramente probabilistiche.

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