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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12719/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente universitario volta a ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendo che nella base di calcolo della buonuscita fossero inclusi l’intera indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, con la relativa tredicesima mensilità, nonché la retribuzione di posizione con la rispettiva tredicesima mensilità, corrisposte nell’ultimo anno di servizio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 consenta di computare solo gli emolumenti tassativamente indicati, sostanzialmente riconducibili ai trattamenti economici fondamentali e non agli accessori. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 761/1979, 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, sostenendo che la Corte territoriale avesse limitato erroneamente gli effetti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 31 e che l’indennità dovesse invece concorrere alla base di calcolo della buonuscita perché utile ai fini previdenziali ai sensi del sistema richiamato dal d.P.R. n. 1032/1973. In via subordinata, ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 200/1974 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, deducendo la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. per l’esclusione dell’utilità previdenziale dell’indennità nei confronti del personale strutturato non medico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS, ritenendo che il motivo fosse specifico e idoneo a contestare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando un orientamento già consolidato e applicandolo al caso concreto: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui escludeva l’utilità previdenziale e assistenziale dell’indennità, comporta che tale emolumento concorra a formare la base contributiva rilevante per il calcolo dell’indennità di buonuscita, ai sensi degli artt. 3 e 38, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio di diritto enunciato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene invocato quale vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare l’interpretazione delle norme applicate dalla corte territoriale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    l’inammissibilità ex art. 360-bis non è dichiarabile quando l’orientamento di legittimità venga specificamente censurato con argomenti idonei a sollecitare un ripensamento.

  • art. 31 del d.P.R. n. 761/1979

    l’indennità ivi prevista, a seguito della pronuncia costituzionale, è ritenuta utile ai fini previdenziali e assistenziali e dunque rilevante per la buonuscita.

  • art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973

    opera il rinvio al comma 2 dell’art. 38 per determinare la base contributiva utile al calcolo dell’indennità di buonuscita.

  • art. 38, d.P.R. n. 1032/1973

    la base di calcolo della buonuscita comprende gli emolumenti che, per effetto della disciplina e della declaratoria costituzionale, risultano utili ai fini previdenziali e assistenziali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamo alla possibilità di rinviare alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 27 della l. n. 87/1953

    il giudice delle leggi ha esteso d’ufficio gli effetti della declaratoria di illegittimità alla disposizione connessa.

  • art. 31 della l. n. 200/1974

    solo menzionata nella questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata.

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro della questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento denunciata.

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale nella censura subordinata.

  • art. 38 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale nella censura subordinata e come fondamento della rilevanza previdenziale dell’indennità.

Massime di principio

  • Se una norma è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con eliminazione dell’inciso che escludeva la rilevanza previdenziale di una determinata indennità, tale emolumento deve considerarsi utile ai fini del trattamento di fine servizio, secondo il sistema di rinvio tra le disposizioni applicabili.
  • Nell’interpretazione del regime della buonuscita dei dipendenti pubblici, la base di calcolo va individuata non in astratto sulla base della sola qualifica formale dell’emolumento, ma verificando se esso sia divenuto pensionabile o comunque utile ai fini previdenziali per effetto della disciplina vigente e delle pronunce costituzionali intervenute.
  • L’inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. non può essere dichiarata quando il ricorso contesti in modo puntuale l’orientamento giurisprudenziale consolidato, offrendo argomenti nuovi o specificamente mirati alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la Corte di cassazione rinvia a precedenti conformi e alla motivazione ivi contenuta, il principio di diritto già affermato può essere applicato direttamente al caso concreto se la fattispecie è sovrapponibile.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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