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Ordinanza

Ordinanza n. 13869/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accesso agli atti chiesti con istanza del 18 febbraio 2026, presentata al fine di ottenere, tra l’altro, la documentazione inerente alle domande di partecipazione (comprensive di tutta la modulistica e di tutti i relativi allegati) presentate da ciascuna delle società incluse nel novero dei “Soggetti a cui è concesso il contributo” di cui all’Allegato 1 al provvedimento del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, con annullamento del diniego parziale espresso con nota del Ministero del turismo prot. n. 41157 del 23 marzo 2026; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione, nessuna eccettuata e/o esclusa, richiesta con la predetta istanza del 18 febbraio 2026; NONCHE’ PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti oggetto di istanza.

Giustizia amministrativa202601013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale all’istanza di accesso documentale relativa alle domande e agli allegati presentati dagli operatori ammessi a contributo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, partecipante a una procedura di finanziamento indetta dal Ministero del Turismo e non inserita tra i soggetti ammessi a contributo, ha presentato un’istanza di accesso difensivo ex art. 22 l. n. 241/1990 per ottenere la documentazione relativa alle domande presentate dagli operatori collocatisi in posizione utile, inclusi modulistica, allegati, relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimenti e relative risposte, nonché ogni ulteriore documento inerente alle singole posizioni. Il Ministero ha riconosciuto l’interesse difensivo qualificato e ha parzialmente accolto l’istanza, trasmettendo il solo Modulo A e la documentazione ritenuta ostensibile secondo l’elenco dell’avviso pubblico, con oscuramento dei dati personali, dei segreti tecnico-commerciali e di alcune parti dei bilanci. La ricorrente ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando che la trasmissione del solo Modulo A non consentisse di verificare la correttezza dei punteggi attribuiti agli altri partecipanti, poiché i criteri di valutazione dipendevano anche da documenti tecnici, autorizzazioni, progetti, piani economico-finanziari e documentazione bancaria. Quanto alle richieste di ulteriori relazioni, integrazioni, chiarimenti e altri documenti, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione dall’ostensione. In udienza ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle precedenti istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a. La società controinteressata Mottolino ha depositato una memoria tardiva, di cui è stato disposto lo stralcio.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria depositata da Mottolino S.p.A. oltre il termine previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Ha poi dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le precedenti istanze di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., in conformità alla dichiarazione resa dalla ricorrente in camera di consiglio. Quanto all’istanza depositata il 24 aprile 2026, il TAR ha ritenuto integro il contraddittorio, essendo stata notificata al Ministero e a tutti i controinteressati. Nel merito, ha riconosciuto l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo, collegato alla partecipazione alla procedura di finanziamento e alla necessità di verificare l’attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria. Il solo Modulo A è stato ritenuto insufficiente, poiché la domanda di contributo poteva essere corredata da ulteriore documentazione tecnica, progettuale, autorizzatoria, economico-finanziaria e bancaria, potenzialmente esaminata dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Il TAR ha quindi ravvisato un nesso di strumentalità tra tale documentazione e le esigenze difensive della ricorrente, ordinando al Ministero di trasmettere tutta la documentazione allegata alle domande degli operatori ammessi, nei limiti della documentazione indicata al primo alinea dell’istanza del 18 febbraio 2026, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. Il Collegio ha ritenuto non prevalenti le esigenze di riservatezza dei controinteressati, anche perché il Ministero le aveva già valutate e aveva respinto le opposizioni all’accesso. Ha invece escluso l’ostensione dell’ulteriore documentazione indicata in termini generici ed eventuali, come le non meglio precisate richieste di integrazione o chiarimenti e le relative risposte, non essendo stata dimostrata, neppure in via indiziaria, l’esistenza o detenzione di tali documenti. Le spese di fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza di accesso agli atti

    Consente di azionare nel giudizio pendente la tutela giurisdizionale contro il diniego o il differimento dell’accesso; il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    ordina l’esibizione dei documenti richiesti

    Conferma che il giudizio in materia di accesso è volto all’accertamento del diritto all’ostensione e può concludersi con un ordine diretto di esibizione.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    La partecipazione alla procedura di finanziamento e la necessità di verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi integrano un interesse qualificato all’accesso documentale.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico

    Nel bilanciamento con la riservatezza dei terzi, l’accesso difensivo è consentito quando la documentazione sia necessaria alla cura o difesa di un interesse giuridico, una volta verificati i presupposti generali dell’accesso.

  • art. 3 d.P.R. n. 184/2006

    opposizioni ... da parte dei soggetti controinteressati

    Disciplina il coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento di accesso.

  • artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    termine ... pari a quindici giorni liberi prima della camera di consiglio

    Il mancato rispetto del termine per il deposito delle memorie conclusionali nel rito camerale comporta la tardività della memoria, che il giudice può espungere dal fascicolo.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L’esistenza (o la detenzione) del documento ... è ... un elemento costitutivo del diritto di accesso

    Grava sull’istante l’onere di dimostrare l’esistenza o detenzione dei documenti richiesti, anche per presunzioni o indizi, ma non mediante mere supposizioni.

  • art. 2435 c.c.

    bilancio depositato presso il Registro delle imprese

    Il Ministero ha ritenuto ostensibili i dati di bilancio già pubblici, oscurando soltanto le parti non comprese nel bilancio depositato.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. in materia di accesso il giudice svolge un accertamento sul rapporto, diretto a verificare la sussistenza del diritto all’ostensione, e non un mero controllo impugnatorio sul provvedimento di diniego; possono quindi essere esaminati anche argomenti non espressamente considerati dall’amministrazione.
  • Il partecipante a una procedura comparativa per l’assegnazione di contributi pubblici ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione prodotta dagli operatori ammessi quando l’ostensione sia funzionale a verificare la correttezza dei punteggi e della graduatoria ai fini della difesa in giudizio.
  • Quando i criteri di valutazione della procedura dipendono anche da documenti tecnici, progettuali, autorizzatori, economico-finanziari o bancari allegati alla domanda, la trasmissione del solo modulo descrittivo non soddisfa integralmente il diritto di accesso difensivo: devono essere ostensibili gli ulteriori documenti effettivamente prodotti e valutati, nei limiti della richiesta.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei terzi, il criterio applicabile è quello della necessità della documentazione ai fini della cura o difesa di un interesse giuridico, purché siano verificati i presupposti generali dell’accesso documentale; tale esigenza può prevalere sulla riservatezza economica e commerciale dei controinteressati.
  • Il diritto di accesso non può essere esercitato con riferimento a documenti indicati in modo generico e soltanto eventuale: l’istante deve dimostrarne l’esistenza o detenzione, anche mediante elementi presuntivi o indiziari, non essendo sufficienti mere ipotesi o congetture.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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