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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 8288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Produzione documentale in appello - Prova della regolarità della notifica dell'atto impugnato - Mancata eccezione in primo grado - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità per la parte resistente di produrre per la prima volta in appello i documenti necessari a dimostrare la regolarità della notificazione dell'atto impugnato, nonostante tale eccezione o documentazione non fosse stata dedotta o prodotta nel giudizio di primo grado. Il tema è stato esaminato alla luce degli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplinano rispettivamente le nuove eccezioni e la produzione di documenti in appello.

La decisione

È stato ritenuto ammissibile il deposito in appello della documentazione comprovante la regolarità della notifica. L'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente infatti alle parti di produrre nuovi documenti in secondo grado, senza che tale facoltà sia esclusa dal fatto che la questione non sia stata affrontata o eccepita in primo grado. La preclusione prevista dall'art. 57 riguarda le nuove eccezioni in senso stretto e non impedisce la produzione documentale, neppure in caso di contumacia nel primo grado. L'esito è quindi favorevole all'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992

    La norma limita la proposizione in appello di eccezioni nuove, qualificabili come eccezioni in senso stretto. Tale limite non si estende automaticamente alla produzione di documenti destinati a dimostrare fatti già rilevanti per la decisione.

  • Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

    Consente alle parti di produrre documenti in appello indipendentemente da quanto emerso nel giudizio di primo grado.

    La produzione documentale in appello è ammissibile anche se i documenti non sono stati depositati in primo grado e anche se la parte era rimasta contumace. La documentazione sulla regolarità della notifica può quindi essere acquisita nel secondo grado.

  • Cassazione n. 12783/2015

    Conferma la distinzione tra nuove eccezioni, soggette a preclusione, e produzione di documenti in appello, che resta ammessa nei limiti dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione in primo grado di documenti utili a dimostrare un fatto già rilevante non comporta necessariamente la loro inutilizzabilità in appello.
  • La preclusione alle nuove eccezioni non deve essere confusa con il divieto di depositare nuovi documenti: la prima riguarda le eccezioni in senso stretto, mentre il secondo è disciplinato autonomamente dall'art. 58.
  • La prova della regolarità della notifica dell'atto impugnato può essere fornita per la prima volta in appello, anche quando la questione non sia stata adeguatamente documentata in primo grado.
  • La contumacia nel primo grado non impedisce, di per sé, la produzione documentale in appello, purché il documento riguardi fatti pertinenti alla controversia e sia rispettato il contraddittorio.
  • La possibilità di produrre documenti in appello non elimina l'esigenza di rispettare i termini processuali e di consentire alla controparte di esaminarli e contestarli.

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