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Sentenza

Sentenza n. 6066/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 6^ Divisione (Telex M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-03.06.2025 notificato il 03.06.2025) recante formale adozione del provvedimento negativo di non accoglimento dell'istanza datata 08.01.2025 volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente, fatta salva la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza di cessazione con gli estremi di quella non accolta ma con differimento alla data di cessazione al 30.09.2025; nonché, ove occorra, di ogni atto inerente antecedente e presupposto procedimentale e/o finale noto ed ignoto.

Giustizia amministrativa202508004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della domanda di cessazione dal servizio permanente, con facoltà di presentare una nuova istanza differita al 30 settembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego espresso sulla domanda di cessazione dal servizio permanente, presentata ai sensi dell'art. 933 d.lgs. n. 66/2010 con decorrenza dal 24 aprile 2025. Ha dedotto violazione dell'art. 933 d.lgs. n. 66/2010 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. L'Amministrazione aveva motivato il diniego richiamando la formazione del personale nel settore della Cyber Security, una nuova determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa che avrebbe previsto una ferma quinquennale per il personale formato per almeno diciassette settimane, l'onerosità dei percorsi formativi e la rilevanza strategica del comparto. Il ricorrente ha contestato l'esistenza di un obbligo di permanenza in servizio concretamente assunto, deducendo di non aver frequentato il corso interforze di almeno diciassette settimane e di aver conseguito la qualifica per esperienza maturata a seguito di una sanatoria. Il Collegio ha inoltre esaminato se la successiva comunicazione di accoglimento della cessazione con decorrenza 20 agosto 2025 determinasse la cessata materia del contendere, escludendola per l'assenza di elementi certi circa il definitivo superamento del diniego originario e il pieno soddisfacimento della pretesa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato è stato annullato. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 933, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 66/2010, il militare che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme eventualmente contratte vanti il diritto alla cessazione dal servizio permanente. L'Amministrazione può negare la domanda soltanto in presenza di specifici obblighi di permanenza in servizio, motivi penali o disciplinari; può invece differirne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Nel caso concreto non risultava provato che il ricorrente avesse assunto uno specifico obbligo di ferma all'atto dell'incorporazione o al termine del corso di formazione. Il richiamo generico alla determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa, alla durata e all'onerosità della formazione e alla rilevanza strategica della Cyber Security non dimostrava né l'effettiva frequenza del corso previsto né l'accettazione o notificazione al militare di una ferma quinquennale. La rilevanza operativa del comparto avrebbe potuto, al più, giustificare un differimento fondato su concreti gravi motivi di servizio, non il diniego definitivo. È stata quindi ravvisata la violazione dell'art. 933, commi 1 e 7, e il correlato difetto di motivazione. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 933 d.lgs. n. 66/2010

    Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione

    Il militare che abbia adempiuto alle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte ha diritto alla cessazione dal servizio permanente; il diniego è ammesso solo per specifici obblighi di permanenza in servizio, motivi penali o disciplinari, mentre i gravi motivi di servizio possono giustificare soltanto il differimento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La determinazione finale ha confermato il parere non favorevole anche dopo le osservazioni presentate dall'interessato nel procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessata materia del contendere richiede elementi certi e univoci dai quali risulti il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale; una comunicazione di accoglimento non univocamente riconducibile al definitivo superamento dell'atto impugnato non è sufficiente.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La memoria depositata in vista dell'udienza è stata utilizzata dal ricorrente per rappresentare l'esecuzione della misura cautelare e insistere per la decisione nel merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 933 d.lgs. n. 66/2010, il militare che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme eventualmente contratte vanta il diritto alla cessazione dal servizio permanente a domanda; l'Amministrazione non dispone di un generale potere discrezionale di diniego.
  • L'obbligo di permanenza in servizio idoneo a impedire la cessazione deve risultare specificamente contratto all'atto dell'incorporazione o al termine del corso di formazione; non è sufficiente il richiamo generico a direttive, alla durata o all'onerosità della formazione o alla rilevanza strategica del settore d'impiego.
  • La ferma obbligatoria, incidendo significativamente sulla libertà del militare di determinare le proprie scelte personali e professionali, deve essere previamente conosciuta dall'interessato e risultare da fonti certe e determinate, mediante apposita notificazione o espressa accettazione.
  • I gravi motivi di servizio previsti dall'art. 933, comma 7, d.lgs. n. 66/2010 possono giustificare il differimento della cessazione, se concretamente dimostrati e adeguatamente motivati, ma non il diniego definitivo della domanda.
  • La mera comunicazione successiva di accoglimento della cessazione non determina la cessata materia del contendere quando dagli atti non emerga con certezza che essa costituisca il definitivo superamento dell'originario diniego e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàSopravvenuta carenza di interesse

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