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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19202/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Isernia, dichiarando l'imputato colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) vizio nella valutazione delle prove e utilizzabilità delle verifiche tecniche effettuate da un dipendente ENEL senza le garanzie difensive (artt. 40, 49, 624 c.p. e artt. 354, 356, 357 c.p.p. invocati); (2) erronea applicazione e motivazione circa l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento (art. 625 n.2 c.p.), in quanto la presunta idoneità del magnete a ridurre i consumi sarebbe stata accertata in modo approssimativo; (3) erronea revoca della sospensione condizionale della pena (artt. 163, 164, 168 c.p.), non tenendo conto di una precedente ordinanza che aveva già revocato o modificato il beneficio per condanne precedenti e di atti intervenuti come l'indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al terzo motivo e inammissibile o infondato per il resto. In dettaglio: - Primo motivo: respinto. La Corte ha ritenuto che le verifiche materiali effettuate dal personale dell'ente erogatore (ENEL) non costituiscono atti irripetibili e non sono soggette alle garanzie degli artt. 359-360 c.p.p.; esse sono utilizzabili ex art. 220 disp. att. c.p.p. in combinato con art. 348 c.p.p. e con i poteri della polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.). - Secondo motivo: infondato. La Corte ha confermato che l'installazione del magnete sulla calotta del contatore integra l'uso di un mezzo fraudolento, idoneo ad alterare il funzionamento del misuratore e quindi a integrare l'aggravante del n.2 dell'art. 625 c.p. (giurisprudenza di legittimità richiamata). - Terzo motivo: fondato. È emerso dal certificato del casellario che il beneficio della sospensione condizionale relativo a una precedente condanna era già stato oggetto di revoca con ordinanza della Corte di Appello di Venezia, ordinanza che non è stata adeguatamente considerata dalla Corte territoriale. Per questo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e ha rinviato alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo esame su quel punto. Resta quindi acquista l'autorità di cosa giudicata sulle restanti parti della sentenza (accertamento della responsabilità e quantificazione della pena).

Norme richiamate

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in ricorso ma non determinante nella decisione di cassazione; riguarda le cause di giustificazione e responsabilità penale.

  • art. 49 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla responsabilità; non ha modificato l'esito della valutazione sulle prove.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto richiamata nel quadro del reato contestato; la qualifica di furto di energia elettrica è stata confermata dal giudice.

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    L'aggravante per uso di mezzi fraudolenti è stata ritenuta integrata dall'installazione del magnete sul contatore: il magnete è considerato mezzo idoneo ad alterare il funzionamento e a sorprendere la volontà del detentore.

  • artt. 163, 164, 168 cod. pen.

    Norme sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla revoca del beneficio, perché la decisione impugnata non ha adeguatamente tenuto conto di precedente provvedimento che inciderebbe sulla legittimità della revoca.

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Richiamato per valutare la legittimità delle attività svolte dai verificatori dell'ente erogatore; la Corte ha ritenuto che tali attività rientrino nei poteri della polizia giudiziaria e siano utilizzabili.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La norma estende l'applicabilità delle regole del codice agli accertamenti svolti da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria; la Corte l'ha indicata come riferimento per l'utilizzabilità delle verifiche ENEL.

  • art. 55 cod. proc. pen.

    Richiama i compiti della polizia giudiziaria di assicurare le fonti di prova e raccogliere elementi utili per l'applicazione della legge penale; usata per sostenere la legittimità dell'attività dei verificatori.

  • art. 359 e 360 cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che le garanzie difensive di questi articoli si applicano alle operazioni tecniche irripetibili di carattere valutativo; le semplici rilevazioni/materiali non rientrano in tale tutela.

  • art. 623 comma 1 lett. c) e art. 175 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alla competenza per il rinvio: la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo esame sulla revoca della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • Le verifiche materiali effettuate dal personale dell'ente erogatore (ad es. ENEL) non sono automaticamente atti irripetibili: sono utilizzabili in giudizio se consistono in rilevazioni materiali e non in operazioni tecniche valutative che richiedono il contraddittorio ex artt. 359-360 c.p.p.
  • Quando si contesta la validità di accertamenti tecnici compiuti da non appartenenti alla polizia giudiziaria, va valutata l'applicabilità dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e dell'art. 348 c.p.p.; molte rilevazioni materiali possono essere legalmente acquisite anche senza la preventiva assistenza difensiva.
  • L'uso di un dispositivo (es. magnete) che alteri il funzionamento del contatore integra l'aggravante per uso di mezzo fraudolento ai sensi dell'art. 625 n.2 c.p. se è idoneo ad alterare la registrazione e a sorprendere la volontà del detentore; la visibilità esterna dell'artificio non esclude l'aggravante.
  • Prima di revocare o negare un beneficio come la sospensione condizionale della pena è necessario accertare compiutamente la storia esecutiva e le eventuali precedenti revoche o provvedimenti (anche di indulto): omissioni su questo punto possono determinare annullamento parziale della decisione.
  • La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a singoli vizi; le parti della decisione non collegate al vizio annullato acquistano autorità di cosa giudicata. Pertanto, un successo parziale del ricorrente non cancella automaticamente gli altri accertamenti di responsabilità e la quantificazione della pena.
  • In caso di disputa sull'idoneità tecnica di strumenti (es. magneti), la difesa dovrebbe chiedere perizia tecnica istruttoria ripetibile o, se l'accertamento è già avvenuto in condizioni non ripetibili, produrre elementi che mettano in dubbio l'attendibilità delle misurazioni e richiedere l'esclusione o la verifica degli atti repertati.

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