Cassazione Penale, Sentenza n. 16017/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GUP di Isernia che, esclusa l'aggravante per minorata difesa in relazione alla tentata truffa consumata ai danni di una persona anziana, ha dichiarato il non doversi procedere perché il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge sostenendo che l'esclusione dell'aggravante sarebbe errata in quanto l'età della vittima dovrebbe, di per sé, integrare la minorata difesa anche nei casi di tentativo, e che escludere l'aggravante perché l'inganno "non ha funzionato" porterebbe a misconoscere la fattispecie aggravata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La corte ha confermato il ragionamento del GUP: l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. non si fonda automaticamente sull'anagrafe ma richiede una valutazione concreta delle condizioni della vittima e del ruolo che tali condizioni hanno avuto nel facilitare il reato. Nel caso concreto il giudice di merito ha motivatamente escluso la minorata difesa avendo riscontrato la prontezza, la lucidità e la reattività della persona offesa (che ha chiamato le forze di polizia) e il suo status di titolare di un B&B, elementi che denotano assenza di particolare vulnerabilità. Pertanto l'esclusione dell'aggravante è stata ritenuta corretta e la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela resta efficace.
Norme richiamate
art. 61, n. 5 cod. pen.
L'aggravante della minorata difesa va accertata caso per caso: l'età avanzata non costituisce di per sé una presunzione assoluta di minorata difesa. Occorre dimostrare che l'età o altra condizione abbiano effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata, ossia che la persona offesa sia stata oggettivamente in una situazione di maggiore vulnerabilità sfruttata dall'agente.
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
Norma procedurale che disciplina il ricorso trattato con contraddittorio scritto; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso.
art. 8 D.L. 198/2022
Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto nel procedimento d'appello.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez.2 e sez.1, sentenze citate)
Sez.2, n.47186 del 22/10/2019; Sez.2, n.35997 del 23/09/2010; Sez.3, n.552 del 1/12/2022; Sez.1, n.42522 del 29/09/2022
Precedenti richiamati che affermano che l'età avanzata della vittima rileva solo se concreta e documentata la ridotta capacità di percezione, apprezzamento e reazione; la minorata difesa presuppone condizioni oggettive di debolezza dalle quali l'agente abbia tratto vantaggio.
Corte costituzionale (massime richiamate)
sentenze nn. 48/2015, 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011, 265/2010; v. anche nn. 354/2002 e 370/1996
Principio di illegittimità delle presunzioni assolute che limitano diritti fondamentali: le presunzioni obbligatorie e assolute sono incompatibili con il principio di ragionevolezza e uguaglianza se non fondate su dati di esperienza generalizzati. Questo giustifica un'interpretazione costituzionalmente conforme delle aggravanti che impedisca letture presuntive automatiche basate unicamente su fattori anagrafici.
Massime di principio
- L'età avanzata della vittima non comporta automaticamente l'applicazione dell'aggravante per minorata difesa; il giudice deve accertare fatti concreti che dimostrino una ridotta capacità di reazione o percezione collegata alla commissione del reato.
- Nei reati tentati la mancata consumazione dell'illecito non esclude a priori la possibilità di riconoscere un'aggravante, ma occorre verificare se la vulnerabilità della vittima sia stata comunque sfruttata dall'autore.
- Il pubblico ministero deve allegare e dimostrare circostanze concrete che evidenzino come l'autore abbia tratto vantaggio da una situazione di debolezza della vittima (es. decadimento cognitivo, basso livello culturale, infermità), non potendosi limitare alla sola età anagrafica.
- La difesa può efficacemente contrastare la domanda di aggravante mostrando elementi di reattività o autonomia della persona offesa (prontezza di reazione, iniziativa nel chiamare le forze dell'ordine, conduzione di attività lavorativa), che escludono una particolare vulnerabilità.
- Le norme aggravanti vanno interpretate in conformità ai principi costituzionali: vanno evitate presunzioni assolute e arbitrarie; la motivazione giudiziale deve esplicitare il nesso causale tra condizione della vittima e agevolazione del reato.
- L'estinzione del reato per remissione di querela, quando integrata, impedisce il prosieguo del procedimento nonostante contestazioni sulle aggravanti; le questioni relative all'aggravante hanno rilievo solo se il fatto è perseguibile.
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