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direttiva

Direttiva 2006/2

Direttiva 2006/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2006 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/2/CE della Commissione modifica l’allegato II della direttiva 96/73/CE per adeguare al progresso tecnico i metodi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili. L’intervento è motivato dall’inclusione, nella disciplina sulle denominazioni dei prodotti tessili, delle fibre polilattide ed elastomultiestere. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 6 gennaio 2007.

Adattamento tecnico dell’allegato II della direttiva 96/73/CE sui metodi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili, per includere polilattide ed elastomultiestere.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirne le disposizioni nazionali entro il 6 gennaio 2007. Sul piano materiale riguarda i metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili, in particolare quelli utilizzati per verificare la conformità della composizione fibrosa indicata in ეტichetta ai sensi della disciplina sulle denominazioni e sull’etichettatura dei prodotti tessili. Le modifiche incidono sui metodi di prova elencati nell’allegato II della direttiva 96/73/CE, estendendone l’ambito a nuove fibre, tra cui polilattide ed elastomultiestere.

Adattamento tecnico dei metodi di analisi delle mischie binarie di fibre tessili

La direttiva 2006/2/CE della Commissione interviene per aggiornare, ai fini del progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE, relativa ai metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili. Il provvedimento si colloca nel contesto della disciplina sull’etichettatura dei prodotti tessili, che richiede la corretta indicazione della composizione fibrosa e controlli analitici di conformità.

Finalità dell’intervento

La necessità di modifica deriva dall’aggiornamento della disciplina sulle denominazioni del settore tessile, che ha inserito tra le fibre considerate il polilattide e l’elastomultiestere. Di conseguenza, occorreva definire metodi di prova uniformi per tali fibre e adeguare i metodi già esistenti di analisi quantitativa.

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 96/73/CE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva 2006/2/CE. L’allegato sostituisce la tabella riepilogativa dei metodi particolari e aggiorna i campi di applicazione di diversi metodi di analisi, ampliando l’elenco delle fibre compatibili con le diverse prove.

In particolare:

  • il metodo n. 6 viene esteso al polilattide, oltre al triacetato;
  • il metodo n. 7 include l’elastomultiestere tra i materiali oggetto di prova;
  • vari metodi vengono aggiornati per includere l’elastomultiestere tra le fibre analizzabili;
  • sono sostituiti i punti 1.2 dei metodi n. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13 e 14, con ampliamento o precisazione delle fibre considerate.

Contenuto tecnico dei principali metodi modificati

Il testo modifica in modo puntuale il campo di applicazione dei metodi particolari di analisi.

Per il metodo n. 6, applicabile alle mischie binarie di triacetato o polilattide con una serie di altre fibre, viene precisato che:

  • il metodo si applica dopo eliminazione del materiale non fibroso;
  • il triacetato viene sciolto con diclorometano;
  • la massa del residuo è espressa in percentuale della massa secca della mischia;
  • la percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza;
  • il valore di "d" è pari a 1,00, salvo per poliestere ed elastomultiestere, per i quali è 1,01.

Per il metodo n. 8, il valore di "d" è pari a 1,00, ma è fissato a 1,01 per lana, cotone, cupro, modal, poliestere ed elastomultiestere.

Sono inoltre aggiornati i campi di applicazione di altri metodi, tra cui:

  • metodo n. 1: mischie che comprendono, tra le altre, lana, cotone, viscosa, poliammide, poliestere ed elastomultiestere;
  • metodo n. 2: fibre proteiche e altre fibre, con aggiornamento dell’elenco delle fibre considerate;
  • metodo n. 4: poliammide o nylon con altre fibre, includendo elastomultiestere;
  • metodo n. 9: clorofibre con altre fibre, includendo elastomultiestere;
  • metodo n. 13: polipropilene con varie fibre, includendo elastomultiestere;
  • metodo n. 14: altre fibre con clorofibre, con elenco aggiornato delle fibre ammesse.

Recepimento e obblighi per gli Stati membri

L’articolo 2 è dedicato al recepimento. Gli Stati membri devono adottare entro il 6 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tabella di concordanza tra queste e la direttiva.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua nei soli Stati membri i destinatari dell’atto.

Rilievo pratico per gli operatori

Per i professionisti del settore tessile, la direttiva rileva perché aggiorna i parametri tecnici di analisi utilizzati nei controlli sulla composizione fibrosa dichiarata in ეტichetta. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del comparto, l’atto segnala la necessità di verificare l’allineamento tra etichettatura, controlli di qualità e metodi di prova applicabili, in funzione dell’introduzione di nuove fibre e dei relativi adattamenti tecnici.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 96/73/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato II della direttiva 96/73/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2006/2/CE. La modifica aggiorna i metodi particolari di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili, sostituendo la tabella riepilogativa e adeguando diversi metodi specifici ai nuovi materiali tessili.

Aggiornamento dei metodi di prova per nuove fibre

L’allegato sostituisce la tabella "Metodi particolari — tabella riepilogativa" e introduce o aggiorna i campi di applicazione di vari metodi per includere polilattide ed elastomultiestere. In particolare, il metodo n. 6 è esteso al polilattide; il metodo n. 7 e altri metodi sono aggiornati per considerare l’elastomultiestere; vengono inoltre ampliati gli elenchi delle fibre con cui possono formare mischie binarie i materiali oggetto di analisi.

Adeguamenti tecnici dei singoli metodi di analisi

Sono sostituiti i punti 1.2 di diversi metodi (n. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13 e 14) e il contenuto del metodo n. 6 viene riscritto nei suoi punti essenziali. Per il metodo n. 6 si precisa il principio basato sulla dissoluzione del triacetato con diclorometano e si stabilisce che il fattore "d" è 1,00, salvo per poliestere ed elastomultiestere, per i quali è 1,01. Anche il metodo n. 8 specifica valori di "d" pari a 1,01 per alcune fibre, tra cui elastomultiestere.

Obbligo di recepimento nazionale

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore entro e non oltre il 6 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tabella di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Comunicazione delle misure interne

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti tessilietichettaturacontrolli e analisi di conformitànormazione tecnicamercato interno

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