Direttiva 2006/3
Direttiva 2006/3/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006 , che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/3/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico la direttiva 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile. L’intervento consiste nell’inserimento della nuova fibra "elastomultiestere" negli allegati I e II, con definizione tecnica e denominazione corrispondente ai fini dell’etichettatura. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 9 gennaio 2007 e comunicare alla Commissione le misure adottate e una tavola di concordanza.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sull’etichettatura dei prodotti tessili mediante l’inserimento della fibra elastomultiestere negli elenchi di fibre e composizioni dell’allegato I e II della direttiva 96/74/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti tessili commercializzati nella Comunità/Unione europea soggetti agli obblighi di etichettatura o stampigliatura relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalla direttiva 96/74/CE. Incide sugli Stati membri, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento nazionale entro il termine fissato, e indirettamente sugli operatori economici del settore tessile che immettono tali prodotti sul mercato. Non risultano esclusioni specifiche nel testo fornito, salvo il riferimento generale alla disciplina già contenuta nella direttiva 96/74/CE.
Direttiva 2006/3/CE: adeguamento tecnico degli allegati della direttiva 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile
La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina UE dell’etichettatura dei prodotti tessili, aggiornata per tenere conto del progresso tecnico. La finalità dichiarata è la tutela dei consumatori, garantendo che la composizione in fibre dei prodotti tessili sia indicata secondo denominazioni armonizzate e che i prodotti conformi possano essere commercializzati nel mercato comunitario.
Obiettivo e contesto normativo
La Commissione adotta la direttiva sulla base dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 96/74/CE. Nei considerando si precisa che, a seguito dei risultati di un gruppo tecnico di lavoro, è necessario integrare negli allegati I e II la nuova fibra elastomultiestere, così da adeguare la normativa al progresso tecnico. La modifica è quindi di natura essenzialmente tecnica, ma rilevante per la corretta classificazione ed etichettatura dei prodotti tessili.
Ambito di applicazione
La direttiva incide sulla disciplina dell’etichettatura o stampigliatura dei prodotti tessili per quanto riguarda la composizione in fibre tessili, come regolata dalla direttiva 96/74/CE. Il suo effetto pratico riguarda gli operatori che commercializzano prodotti tessili nella Comunità/Unione europea, i quali dovranno utilizzare la nuova denominazione e applicare le corrispondenti regole di composizione. L’atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta degli strumenti di recepimento.
Modifica degli allegati: inserimento di elastomultiestere
L’articolo 1 dispone l’inserimento negli allegati della direttiva 96/74/CE di una nuova voce, identificata come numero 45.
- Allegato I: inserimento della denominazione "Elastomultiestere" con una definizione chimico-fisica dettagliata. La fibra è descritta come risultante dall’interazione, in due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte, nessuna delle quali supera l’85% in massa, con gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85%), e con capacità di recupero elastico dopo allungamento fino a una volta e mezzo la lunghezza iniziale.
- Allegato II: inserimento della voce "Elastomultiestere" con valore 1,50.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare entro il 9 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Il testo prevede inoltre:
- comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
- trasmissione di una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva;
- comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Modalità di recepimento e tecnica normativa
Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La scelta concreta delle modalità del rinvio è lasciata agli Stati membri, in linea con la natura della direttiva, che impone il risultato ma non la forma del recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari formali dell’atto sono gli Stati membri, tenuti a recepirne il contenuto entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Aggiornamento tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE
L’articolo 1 modifica la direttiva 96/74/CE inserendo negli allegati I e II la fibra "elastomultiestere", in attuazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva base, per adeguare la disciplina al progresso tecnico.
Definizione della nuova fibra tessile
Nell’allegato I viene inserita la voce 45 "Elastomultiestere", definita come fibra formata dall’interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte, nessuna delle quali supera l’85% in massa, contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85%), e che, dopo opportuno trattamento, se allungata fino a una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza quando cessa la trazione.
Denominazione e fattore nell’allegato II
Nell’allegato II viene inserita la voce 45 "Elastomultiestere" con il valore 1,50.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 9 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Riferimento alla direttiva nel diritto nazionale
Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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