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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29713/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, applicata per pluralità di episodi di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale (artt. 274 e 275 c.p.p.), contestando il rigetto della richiesta difensiva di sostituzione della misura con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o con arresti domiciliari. Sostiene che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari sarebbe adeguata, anche in ragione del fatto che, in altro procedimento (febbraio 2023), era stata applicata e rispettata, poi sostituita e infine revocata nel gennaio 2024, e che è stato indicato un domicilio idoneo in Roma, Via Lucrezia Romana n. 13, dove era già stato ristretto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza motivazionale sul profilo dell'adeguatezza della misura. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma si sia limitato a enunciare, in termini meramente assertivi, l'inadeguatezza delle misure meno afflittive senza confrontarsi con gli argomenti specifici posti dalla difesa (in particolare la precedente positiva esperienza agli arresti domiciliari e l'indicazione di un domicilio idoneo). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inadeguatezza degli arresti domiciliari deve essere fondata su elementi specifici idonei a dimostrare la prognosi di mancata osservanza delle prescrizioni, e non su mere supposizioni. Di conseguenza ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma - Sezione riesame per un nuovo esame limitato al profilo dell'adeguatezza della misura; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Rilevato come parametro formale della motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto violato il principio di motivazione specifica in ordine all'adeguatezza della misura cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo a vizi di motivazione e applicazione della legge penale; la Corte ha valutato la motivazione del Tribunale alla luce delle garanzie richiamate da tali norme

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte (comunicazioni e ulteriori formalità dopo l'annullamento)

  • Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021 (Bonaccorsi), Rv. 280751

    Giurisprudenza citata per evidenziare che la mancata inosservanza formale di prescrizioni in altra misura non è decisiva ma è comunque rilevante nell'esame dell'adeguatezza della misura

  • Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023 (M.), Rv. 284615

    Principio richiamato secondo cui la valutazione dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari non può basarsi su mere supposizioni o ipotesi astratte, ma deve poggiare su elementi specifici indicativi della scarsa capacità di autocontrollo del soggetto

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019 (Zoffreo), Rv. 278162

    Giurisprudenza citata in tema di funzione della motivazione, secondo cui il provvedimento deve effettivamente rispondere alle ragioni poste dalla difesa

  • Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018 (Di Schiena), Rv. 274719

    Richiamata in relazione al principio che la motivazione non può essere meramente apparente e deve confrontarsi con le questioni rilevanti sollevate dalle parti

Massime di principio

  • La decisione di mantenere la custodia in carcere invece di sostituirla con misure meno afflittive richiede una motivazione specifica e circostanziata: non sono sufficienti affermazioni generiche sulla pericolosità o pervicacia.
  • La precedente positiva osservanza di una misura degli arresti domiciliari, anche se relativa a un diverso procedimento, costituisce elemento rilevante da valutare e non può essere ignorata senza adeguata giustificazione.
  • L'indicazione di un domicilio idoneo per l'esecuzione degli arresti domiciliari ha rilievo probatorio; la circostanza che il contratto di locazione sia intestato a terzi (es. compagna) non esclude automaticamente l'idoneità del domicilio, dovendo il giudice valutare il quadro concreto.
  • Il giudice del riesame deve fornire una valutazione comparativa e motivata tra la misura cautelare in atto e le misure meno afflittive, spiegando perché queste ultime non sarebbero sufficienti a contenere il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • In caso di motivazione insufficiente su profili decisivi, la Cassazione può annullare il provvedimento e disporre il rinvio per un nuovo esame limitato agli aspetti carenti della motivazione.

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