Risposta n. 156 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la Fondazione, l’Art-Bonus dovrebbe applicarsi anche a liberalità non in denaro, come una fornitura gratuita di materiali e posa in opera, quindi a una erogazione liberale in natura.
Art-Bonus per lavori al Museo Beta: esclusa l’agevolazione per erogazione in natura tramite fornitura gratuita di materiali e posa in opera.
Il quesito
La Fondazione Alfa chiede se il credito d’imposta Art-Bonus spetti quando una ditta esegue lavori di ristrutturazione del Museo Beta accettando di farsi pagare solo il 35% del corrispettivo, confidando che il restante importo costituisca una liberalità agevolabile.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conclude che il beneficio non spetta nella fattispecie prospettata, perché l’Art-Bonus riguarda solo erogazioni liberali in denaro e, inoltre, non risultano elementi sufficienti per qualificare il Museo/collezioni come beni o istituti di appartenenza pubblica; anche le modalità descritte non sono conformi alla disciplina del decreto-legge n. 83 del 2014.
Art-Bonus per lavori di ristrutturazione del Museo Beta
L’interpello riguarda la possibilità di applicare il credito d’imposta Art-Bonus a un’operazione collegata a lavori di ristrutturazione del Museo Beta gestito dalla Fondazione Alfa. La questione nasce dal fatto che la ditta incaricata dei lavori avrebbe accettato di ricevere solo il 35% del corrispettivo pattuito, confidando che la parte residua fosse agevolabile come erogazione liberale a sostegno della cultura.
Fattispecie e contesto
La Fondazione Alfa gestisce, oltre al proprio museo, anche il Museo Beta e Gamma. In relazione al Museo Beta ha avviato un progetto di ristrutturazione e ha individuato una ditta per l’esecuzione di alcuni lavori programmati, tra cui il rifacimento del pavimento. La ditta, invece di ricevere l’intero compenso, fatturerebbe il corrispettivo ma chiederebbe il pagamento del solo 35% dello stesso, assumendo che la differenza rientri nel meccanismo dell’Art-Bonus.
Quesito del contribuente
La Fondazione chiede se, nella fattispecie prospettata, il beneficio fiscale previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, spetti effettivamente. In sostanza, viene chiesto se una liberalità realizzata non con un versamento di denaro, ma tramite una fornitura gratuita di materiali e posa in opera, possa essere qualificata come erogazione agevolabile.
Soluzione interpretativa proposta dalla Fondazione
La Fondazione ritiene che le disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2014 possano applicarsi anche quando la liberalità non sia eseguita mediante una elargizione in denaro, ma attraverso una prestazione in natura, come appunto la fornitura gratuita di materiale e la posa in opera. In questa prospettiva, la differenza tra il corrispettivo pattuito e quanto effettivamente pagato sarebbe riconducibile a una erogazione liberale.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che riconosce un credito d’imposta del 65% per le erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per specifiche finalità culturali e dello spettacolo.
Il credito spetta, in particolare, per:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo senza scopo di lucro;
- erogazioni destinate a soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
L’Agenzia richiama anche la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, che precisa che le erogazioni devono avvenire esclusivamente tramite sistemi di pagamento bancari o postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, al fine di definire correttamente la questione, ha acquisito anche il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC). Con nota del 4 ottobre 2018, il Ministero ha evidenziato, in primo luogo, che sono agevolabili solo:
- le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- le erogazioni liberali destinate al sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Il MIBAC ha inoltre osservato che, sulla base degli elementi forniti dall’istante, non emerge l’appartenenza pubblica delle collezioni gestite dalla Fondazione, né risultano elementi utili a ricondurre l’eventuale sostegno alla Fondazione tra le ipotesi ammissibili.
In secondo luogo, con riferimento alla modalità di effettuazione delle liberalità prospettate, il Ministero ha ritenuto che esse non siano conformi alla disciplina dell’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, poiché la norma richiede erogazioni in denaro e disciplina in modo specifico anche il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia è negativa: il caso prospettato non consente di applicare l’Art-Bonus. La ragione principale è che il beneficio riguarda esclusivamente erogazioni liberali in denaro, mentre la fattispecie descritta si fonda su una prestazione in natura o comunque su una riduzione del corrispettivo per lavori e forniture. Inoltre, mancano elementi sufficienti per dimostrare che il Museo o le collezioni abbiano natura pubblica, requisito rilevante per diverse delle ipotesi agevolate previste dalla norma.
In sintesi, l’operazione descritta dalla Fondazione non rientra nel perimetro dell’Art-Bonus e non dà diritto al credito d’imposta.
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