Sentenza n. 4371/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 662/2025 pubblicata l’11 novembre 2025, del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 662/2025, di accreditare la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 662/2025, pubblicata l’11 novembre 2025 e notificata con richiesta di adempimento il 12 novembre 2025. La pronuncia, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per 500 euro annui e complessivi 1.500 euro. In corso di giudizio il ricorrente ha comunicato l’avvenuto accredito delle somme e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Preso atto dell’accredito delle somme dovute sulla carta docente, ha dichiarato cessata la materia del contendere. In applicazione della soccombenza virtuale ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto; ha disposto la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso è procedibile, in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza deve essere decorso perché il ricorso di ottemperanza sia procedibile.
art. 114 c.p.a.
Nel merito deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto accredito delle somme dovute sulla carta docente, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente.
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione sopravvenuta dell’obbligo sancito dal giudicato, con il pagamento delle somme dovute, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna al pagamento, il sopravvenuto integrale accredito delle somme dovute comporta la cessazione della materia del contendere.
- Il ricorso di ottemperanza è procedibile, per le sentenze soggette al termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, una volta decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
- Quando l’amministrazione adempie dopo la proposizione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1057/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15391/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →