Sentenza del 20/05/2015 n. 10358 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale, poiché lo sgravio totale aveva eliminato l'utilità concreta della prosecuzione del giudizio. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in considerazione della particolarità della vicenda.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'INVIM straordinaria 1991, emessa dopo ventiquattro sentenze passate in giudicato che avevano respinto i ricorsi contro altrettanti avvisi di accertamento. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale e dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale, G.G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Nel corso dell'udienza è stato però dichiarato l'avvenuto sgravio totale della cartella.
Norme richiamate
Principio della sopravvenuta carenza di interesse processuale
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Quando, durante il giudizio, viene meno l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe ottenere dalla decisione, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 634 del 2006
Nella particolarità della vicenda, debbono essere fatti consistere i motivi che inducono la Corte a compensare integralmente le spese.
La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando circostanze peculiari e sopravvenute rendono non appropriato porle interamente a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Se l'atto tributario impugnato viene integralmente sgravato o annullato durante il processo, il ricorrente può perdere l'interesse concreto alla decisione e il giudizio può essere dichiarato inammissibile.
- Lo sgravio non comporta necessariamente una pronuncia favorevole sul merito delle contestazioni originarie: la causa può chiudersi per ragioni processuali senza stabilire se l'imposta fosse dovuta.
- La sopravvenuta carenza di interesse va valutata in base all'utilità attuale della decisione; se non residuano effetti pregiudizievoli o richieste ancora concretamente perseguibili, il ricorso non può proseguire.
- La compensazione delle spese è possibile in presenza di circostanze particolari, tra cui uno sgravio intervenuto nel corso del giudizio, ma non è automatica e dipende dalla valutazione del giudice.
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