Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12430/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del decreto di rigetto della istanza volta all’ottenimento della cittadinanza.

Giustizia amministrativa202216511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per mancata coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza sulla base del rapporto informativo della Questura, dal quale risultavano sei deferimenti all'autorità giudiziaria, relativi a reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale, occupazione o invasione di edifici e detenzione o cessione di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, senza che il testo riporti in dettaglio le singole censure. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità del provvedimento, evidenziando la rilevanza dei precedenti elementi penali e l'ampia discrezionalità ministeriale. Prima dell'adozione del diniego, l'interessato era stato informato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, ma non aveva presentato osservazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento concessorio fondato sull'art. 9, comma 1, l. 91/1992 e caratterizzato da amplissima discrezionalità amministrativa, anche di natura politico-amministrativa. Il Ministero deve valutare non soltanto i requisiti legali, ma l'idoneità complessiva del richiedente a essere stabilmente inserito nella comunità nazionale, considerando anche sicurezza, stabilità economico-sociale, integrazione, rispetto delle regole di convivenza e valori dell'ordinamento. I deferimenti penali possono assumere autonoma rilevanza amministrativa, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, in ragione del loro valore sintomatico rispetto all'affidabilità e al livello di integrazione dell'interessato. Il sindacato del giudice è limitato al controllo estrinseco sulla ragionevolezza, logicità, coerenza, adeguatezza dell'istruttoria e motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. Nel caso concreto, la pluralità e la reiterazione delle condotte, concentrate nel decennio antecedente alla domanda, giustificavano il giudizio negativo e non evidenziavano vizi manifesti. Il diniego non impedisce la presentazione di una nuova domanda in futuro e non determina, secondo il TAR, un'interferenza sproporzionata nella vita privata e familiare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, l. 91/1992

    la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa

    La formulazione della norma conferisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nel valutare l'opportunità della concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata prima dell'adozione del diniego; il richiedente non ha presentato osservazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

  • art. 52 Cost.

    il sacro dovere di difendere la Patria

    È richiamato per evidenziare che allo status civitatis sono collegati specifici doveri nei confronti dello Stato.

  • artt. 2 e 53 Cost.

    Sono richiamati per collegare lo status di cittadino ai doveri inderogabili di solidarietà e al contributo alla comunità nazionale.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce un provvedimento concessorio ampiamente discrezionale, poiché l'art. 9, comma 1, l. 91/1992 stabilisce che la cittadinanza “può”, e non “deve”, essere concessa.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, l'Amministrazione deve valutare non solo la presenza dei requisiti legali, ma anche l'idoneità complessiva del richiedente a un inserimento stabile nella comunità nazionale, mediante una prognosi riferita alla sicurezza, all'integrazione sociale, al rispetto delle regole di convivenza e dei valori fondamentali dell'ordinamento.
  • I fatti penalmente rilevanti possono assumere autonoma rilevanza nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, anche a prescindere dalla condanna o dall'esito del procedimento penale, quando presentino valore sintomatico dell'affidabilità del richiedente e del suo livello di integrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non può sostituire la valutazione ministeriale; il giudice può censurare soltanto vizi quali istruttoria inadeguata, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta o difetto di motivazione.
  • La pluralità e la reiterazione di condotte pregiudizievoli commesse nel periodo antecedente alla domanda possono legittimamente fondare un giudizio negativo di affidabilità e di non compiuta integrazione, anche se il diniego non impedisce la presentazione di una nuova istanza in futuro.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.