Sentenza n. 12430/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del decreto di rigetto della istanza volta all’ottenimento della cittadinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per mancata coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza sulla base del rapporto informativo della Questura, dal quale risultavano sei deferimenti all'autorità giudiziaria, relativi a reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale, occupazione o invasione di edifici e detenzione o cessione di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, senza che il testo riporti in dettaglio le singole censure. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità del provvedimento, evidenziando la rilevanza dei precedenti elementi penali e l'ampia discrezionalità ministeriale. Prima dell'adozione del diniego, l'interessato era stato informato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, ma non aveva presentato osservazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento concessorio fondato sull'art. 9, comma 1, l. 91/1992 e caratterizzato da amplissima discrezionalità amministrativa, anche di natura politico-amministrativa. Il Ministero deve valutare non soltanto i requisiti legali, ma l'idoneità complessiva del richiedente a essere stabilmente inserito nella comunità nazionale, considerando anche sicurezza, stabilità economico-sociale, integrazione, rispetto delle regole di convivenza e valori dell'ordinamento. I deferimenti penali possono assumere autonoma rilevanza amministrativa, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, in ragione del loro valore sintomatico rispetto all'affidabilità e al livello di integrazione dell'interessato. Il sindacato del giudice è limitato al controllo estrinseco sulla ragionevolezza, logicità, coerenza, adeguatezza dell'istruttoria e motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. Nel caso concreto, la pluralità e la reiterazione delle condotte, concentrate nel decennio antecedente alla domanda, giustificavano il giudizio negativo e non evidenziavano vizi manifesti. Il diniego non impedisce la presentazione di una nuova domanda in futuro e non determina, secondo il TAR, un'interferenza sproporzionata nella vita privata e familiare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, l. 91/1992
la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa
La formulazione della norma conferisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nel valutare l'opportunità della concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata prima dell'adozione del diniego; il richiedente non ha presentato osservazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
art. 52 Cost.
il sacro dovere di difendere la Patria
È richiamato per evidenziare che allo status civitatis sono collegati specifici doveri nei confronti dello Stato.
artt. 2 e 53 Cost.
Sono richiamati per collegare lo status di cittadino ai doveri inderogabili di solidarietà e al contributo alla comunità nazionale.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce un provvedimento concessorio ampiamente discrezionale, poiché l'art. 9, comma 1, l. 91/1992 stabilisce che la cittadinanza “può”, e non “deve”, essere concessa.
- Nel procedimento di naturalizzazione, l'Amministrazione deve valutare non solo la presenza dei requisiti legali, ma anche l'idoneità complessiva del richiedente a un inserimento stabile nella comunità nazionale, mediante una prognosi riferita alla sicurezza, all'integrazione sociale, al rispetto delle regole di convivenza e dei valori fondamentali dell'ordinamento.
- I fatti penalmente rilevanti possono assumere autonoma rilevanza nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, anche a prescindere dalla condanna o dall'esito del procedimento penale, quando presentino valore sintomatico dell'affidabilità del richiedente e del suo livello di integrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non può sostituire la valutazione ministeriale; il giudice può censurare soltanto vizi quali istruttoria inadeguata, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta o difetto di motivazione.
- La pluralità e la reiterazione di condotte pregiudizievoli commesse nel periodo antecedente alla domanda possono legittimamente fondare un giudizio negativo di affidabilità e di non compiuta integrazione, anche se il diniego non impedisce la presentazione di una nuova istanza in futuro.
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