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Sentenza

Sentenza n. 9831/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: a) del comunicato pubblicato in data 7 aprile 2025 sul sito web dell’AIFA e rubricato “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso, per quanto occorrer possa, qualsiasi atto, non noto né conosciuto, con il quale gli organi di AIFA abbiano approvato il Comunicato o comunque abbiano assunto determinazioni in relazione all’applicazione della modifica alla disciplina delle quote di spettanza di cui all’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA EXELTIS ITALIA S.R.L. IL 29\12\2025: - della determina n. 1436/2025 del 22 ottobre 2025 dell’AIFA recante classificazione della specialità medicinale “LINDONE” (pregabalin) e intitolata “Classificazione delle specialità medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”, nella parte in cui (i) in premessa recita “Vista la legge 30 dicembre 2024 (legge bilancio 2025) che all’articolo 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall'anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento” e nella parte in cui (ii) contiene poi all’art. 1 la seguente clausola: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”; - di qualsiasi atto, non noto né conosciuto, con il quale gli organi di AIFA abbiano approvato la Determina 1436/2025 o comunque abbiano assunto determinazioni in relazione alla classificazione della specialità medicinale “LINDONE” (pregabalin) ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sempre con riferimento alla premessa e alla clausola sopra menzionate; nonché per l’annullamento di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e cioè - del comunicato pubblicato in data 7 aprile 2025 sul sito web dell’AIFA e rubricato “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso, per quanto occorrer possa, qualsiasi atto, non noto né conosciuto, con il quale gli organi di AIFA abbiano approvato il Comunicato o comunque abbiano assunto determinazioni in relazione all’applicazione della modifica alla disciplina delle quote di spettanza di cui all’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Giustizia amministrativa202506229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicato AIFA del 7 aprile 2025 sulla maggiorazione della quota di spettanza dei grossisti e, con motivi aggiunti, determina AIFA n. 1436/2025 relativa alla classificazione di una specialità medicinale, nelle parti concernenti la quota spettante ai grossisti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità regolatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa farmaceutica aveva impugnato il comunicato AIFA del 7 aprile 2025 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi all'applicazione dell'art. 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sulla modifica delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato la determina AIFA n. 1436/2025, relativa alla classificazione della specialità medicinale LINDONE (pregabalin), contestando la parte della premessa e la clausola dispositiva che prevedevano, per il canale convenzionale, la cessione dello 0,65% dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio al grossista, con incremento della quota di quest'ultimo dal 3% al 3,65%. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, per effetto di complessive rivalutazioni aziendali, chiedendo sostanzialmente di non proseguire le impugnazioni.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la dichiarazione notificata alle altre parti non integrava una rinuncia rituale al ricorso, poiché non risultava agli atti una procura speciale conferita al difensore per rinunciare, come richiesto dall'art. 84 c.p.a. Tuttavia, dalla dichiarazione notificata e depositata emergeva in modo inequivoco il sopravvenuto venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte al comunicato AIFA e alla determina AIFA. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della natura e delle ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità, nella fattispecie per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinunzia deve provenire dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare (oppure direttamente dalla parte) e deve essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza.

    La dichiarazione non ha prodotto una rinuncia rituale perché non risultava conferita al difensore una procura speciale per rinunciare. La stessa dichiarazione ha però consentito di desumere il sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le norme processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo è rituale soltanto se proviene direttamente dalla parte oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunciare e se è notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84 c.p.a.; in difetto delle formalità, essa non determina l'estinzione per rinuncia.
  • Anche quando la rinuncia non è rituale per carenza della procura speciale, il contenuto inequivoco della dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione consente al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o richieste contrarie delle altre parti, il ricorrente conserva fino alla fase decisoria la disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice deve prenderne atto e non può esaminare d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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