Ordinanza n. 2695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania-Napoli che aveva deciso sulla comunicazione di esclusione da una procedura di gara per un accordo quadro relativo alla fornitura in somministrazione di arredi, attrezzature sanitarie e accessori per l'allestimento di case di comunità e ospedali di comunità
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa esclusa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania-Napoli e ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di appello, limitandosi a precisare che essi dovranno essere esaminati compiutamente nella fase di merito. La controversia riguarda l'esclusione da una procedura di gara indetta dall'Azienda Sanitaria di Caserta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di arredi, attrezzature sanitarie e accessori.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi di appello richiedano un esame completo nella sede di merito, senza formulare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto preferibile conservare integra la situazione esistente fino alla decisione di merito, fissata per l'11 febbraio 2027. Il giudice ha considerato che, in caso di accoglimento dell'appello, l'appellante potrebbe subentrare nell'esecuzione dell'appalto oppure ottenere il risarcimento del danno. È stata quindi respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La domanda cautelare in appello è esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con cognizione sommaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando i motivi di impugnazione richiedono un esame compiuto incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne la valutazione alla sede di merito senza anticipare una decisione definitiva sul fumus boni iuris.
- La tutela cautelare può essere negata quando il giudice ritenga preferibile conservare integra la situazione esistente fino alla decisione di merito e il pregiudizio lamentato possa essere adeguatamente compensato, in caso di accoglimento dell'appello, mediante il subentro nell'esecuzione dell'appalto oppure il risarcimento del danno.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce uno strumento di tutela dell'appellante e può concorrere al rigetto della domanda cautelare quando consenta di limitare il rischio di un pregiudizio non reversibile.
- In presenza di giuste ragioni, le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti.
Come è indicizzato
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