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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34729/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, con ordinanza del 9 aprile 2026, ha respinto la richiesta di sospensione facoltativa dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, c.p., presentata da un detenuto che stava espiando una pena di tredici anni, undici mesi e sedici giorni di reclusione. Il condannato era affetto da leucemia acuta linfoblastica e aveva iniziato in carcere un ciclo di chemioterapia il 21 giugno 2024. Il Tribunale, sulla base della documentazione sanitaria, ha ritenuto stabili le condizioni, adeguato il monitoraggio e praticabili nell’istituto tutte le cure necessarie; ha inoltre escluso che vi fossero trattamenti o cure che avrebbero potuto essere svolti con maggiore utilità fuori dal carcere, una prognosi infausta a breve termine o una condizione di non autosufficienza. La documentazione segnalava immunodepressione e rischio di infezioni, ma il Tribunale ha ritenuto che tale rischio fosse prevenuto e contenuto con trattamenti e controlli adeguati. Ha inoltre valutato l’affidabilità del condannato alla luce del fatto che, mentre si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, il 30 settembre 2025 si era allontanato dall’abitazione, aveva guidato senza patente e in stato di ebbrezza, aveva causato un sinistro nel quale era morta una donna e si era allontanato senza prestare soccorso né attendere le forze dell’ordine. La difesa ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 147, primo comma, n. 2, c.p. e carenze nella valutazione della gravità della patologia, della prognosi e del bilanciamento tra tutela della salute e umanità della pena, sostenendo che l’immunodepressione e il rischio infettivo dell’ambiente carcerario giustificassero il differimento anche senza un pericolo di morte a breve termine; con il secondo ha censurato l’aver attribuito rilievo alla precedente violazione degli arresti domiciliari e ai reati commessi, sostenendo che la tutela della salute dovesse prevalere sulle esigenze special-preventive; con il terzo ha dedotto motivazione mancante, contraddittoria o illogica sulla compatibilità della detenzione con il rischio infettivo e l’omessa valutazione critica della documentazione, chiedendo un approfondimento peritale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva esaminato analiticamente la documentazione sanitaria e valutato concretamente l’effettività delle cure, il monitoraggio e i rischi infettivi, concludendo che le cure necessarie erano praticabili in carcere e che non risultava una prognosi infausta a breve termine. Ha precisato che il differimento facoltativo ex art. 147, primo comma, n. 2, c.p. richiede una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o provocare rilevanti conseguenze dannose, e un trattamento non facilmente attuabile in detenzione, con bilanciamento tra esigenze di cura e sicurezza collettiva; ha inoltre escluso l’applicabilità al caso dell’ipotesi di rinvio obbligatorio richiamata dalla difesa. Ha respinto anche il terzo motivo: la perizia è necessaria quando gli elementi clinici acquisiti orientino verso l’incompatibilità con il regime detentivo e il giudice non li ritenga esaustivi o persuasivi; qui la documentazione era completa e non contestata e la censura esprimeva soltanto una diversa lettura delle indicazioni prognostiche. Infine, ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché il Tribunale aveva legittimamente bilanciato l’umanità della pena e la tutela della collettività, valorizzando, a fronte di cure adeguate in carcere, la condotta indicativa di scarsa affidabilità e di difficoltà a rispettare le prescrizioni. La Corte ha disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi generalità e dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 147, primo comma, n. 2, c.p.

    il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

    Il differimento facoltativo presuppone una patologia grave e tale da richiedere un trattamento non facilmente attuabile in detenzione; la decisione richiede il bilanciamento tra l’interesse alla cura e la sicurezza collettiva.

  • art. 146, n. 3, c.p.

    non riguarda «persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

    La Corte esclude l’applicabilità al caso della disciplina del rinvio obbligatorio: essa riguarda le condizioni e la fase avanzata della malattia indicate nella disposizione, non ravvisate nella fattispecie.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Le censure di violazione o erronea applicazione della legge formulate ai sensi di questa disposizione sono state esaminate e ritenute infondate.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Alla luce del complessivo assetto della motivazione, pertanto risulta manifestamente infondato il primo motivo, secondo il quale l’applicazione del beneficio di cui all’art. 147 cod. pen. non può essere negata a chi versa in condizioni di salute come quelle del ricorrente sol perché non vi è pericolo di vita a breve termine.

    La censura di vizio motivazionale non è fondata quando il provvedimento impugnato espone in modo complessivo e coerente la valutazione delle condizioni cliniche, delle cure e dei rischi rilevanti per la compatibilità con la detenzione.

  • art. 11, legge 26 luglio 1975, n. 354

    non risultavano cure o trattamenti ai quali si sarebbe potuto sottoporre con maggiore utilità al di fuori del carcere

    Nel valutare il differimento, rileva in concreto se le cure necessarie siano praticabili nell’ambito penitenziario o mediante gli strumenti previsti dall’ordinamento penitenziario; nel caso, il giudice ha ritenuto che non vi fossero cure più utilmente praticabili fuori dal carcere.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve essere pertanto respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi.

Massime di principio

  • Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute richiede che la patologia sia grave, che comporti pericolo per la vita o rilevanti conseguenze dannose e che esiga un trattamento non facilmente attuabile nello stato di detenzione; il giudice deve bilanciare l’interesse alla cura con le esigenze di sicurezza collettiva.
  • La compatibilità tra condizioni di salute e detenzione va valutata in concreto considerando le condizioni cliniche individuali, le cure necessarie e disponibili, l’incidenza dell’ambiente carcerario e l’effettiva possibilità di preservare adeguatamente la salute in carcere o in strutture cliniche penitenziarie.
  • Il rischio di infezioni o di aggravamento connesso all’ambiente detentivo non impone di per sé il differimento se il giudice, sulla base della documentazione sanitaria, accerta che il rischio è adeguatamente monitorato e contenuto e che le cure necessarie sono praticabili in ambito penitenziario.
  • L’approfondimento peritale è necessario quando gli elementi clinici acquisiti orientino verso l’incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo e il giudice non li ritenga esaustivi o persuasivi; non è dovuto quando la documentazione è completa e la contestazione prospetta soltanto una diversa interpretazione delle indicazioni prognostiche.
  • Nel bilanciamento richiesto per il differimento della pena, una volta accertata l’adeguatezza delle cure in ambito penitenziario, il giudice può valutare anche l’affidabilità del condannato e la pericolosità desumibile da condotte di violazione delle prescrizioni e da ulteriori condotte illecite.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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