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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3018

Regolamento (UE) 2024/3018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R3018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo significativo il quadro delle statistiche europee per adeguarlo all’ambiente digitale e alle nuove esigenze informative dell’Unione. Introduce definizioni aggiornate, rafforza l’accesso degli INS e di Eurostat a dati amministrativi e dati detenuti da privati, disciplina la risposta statistica urgente in situazioni di crisi e prevede nuove regole su condivisione, riservatezza, ricerca e controllo delle violazioni. Viene inoltre valorizzato l’uso di statistiche in fase di sviluppo e l’integrazione con i quadri nazionali di governance dei dati, con una revisione da parte della Commissione entro il 27 dicembre 2029.

Modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 per rafforzare l’accesso ai dati, la risposta statistica alle crisi e l’uso di nuove fonti e tecnologie nelle statistiche europee.

Ambito di applicazione

Si applica al Sistema statistico europeo (SSE), in particolare alla Commissione (Eurostat), agli istituti nazionali di statistica (INS), alle altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, nonché agli organismi pubblici e semipubblici nazionali titolari di fonti e banche dati rilevanti. Incide anche sui soggetti privati titolari dei dati, che possono essere obbligati a mettere a disposizione dati e metadati in determinate condizioni, con una esclusione generale per microimprese e piccole imprese salvo casi debitamente giustificati. Rileva inoltre per il SEBC nei casi di condivisione di dati non riservati o riservati tra i due sistemi; il regolamento è applicabile direttamente negli Stati membri e si applica senza pregiudizio di atti UE specifici in materia di dati, protezione dei dati e interoperabilità.

Regolamento (UE) 2024/3018 che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

Il regolamento aggiorna il quadro giuridico delle statistiche europee per adattarlo all’evoluzione digitale, alla crescente richiesta di dati più tempestivi e dettagliati e alla necessità di risposte statistiche rapide in situazioni di crisi. Il legislatore UE valorizza l’accesso a nuove fonti di dati, la cooperazione tra autorità statistiche e il rafforzamento delle garanzie di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali.

Finalità e contesto

Le motivazioni richiamano la trasformazione digitale, la pandemia di COVID-19 e le recenti crisi energetiche e geopolitiche, che hanno evidenziato la necessità di statistiche più agili, frequenti e innovative. Viene inoltre sottolineata l’importanza dell’indipendenza professionale degli istituti statistici, della cooperazione con il SEBC e dell’uso di tecnologie e fonti di dati emergenti, inclusi i dati detenuti da privati.

Definizioni e perimetro concettuale

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 223/2009 viene aggiornato con definizioni funzionali all’ecosistema digitale: dati, metadati, titolare dei dati, fonte di dati, accesso ai dati e uso a fini statistici. La ridefinizione dell’uso statistico chiarisce che esso comprende anche ricerca, attività scientifiche e costruzione di basi di campionamento, ma sempre in funzione dello sviluppo, produzione e diffusione di statistiche.

Risposta statistica urgente alle crisi

Il nuovo articolo 16 bis disciplina un meccanismo di risposta statistica rapida quando una crisi attivi strumenti di emergenza dell’Unione e le esigenze informative non possano essere soddisfatte dal programma statistico europeo. Eurostat può allora avviare azioni statistiche urgenti, anche su nuove fonti di dati o tramite nuovi indicatori e linee metodologiche, con il coinvolgimento del comitato dell’SSE e la partecipazione volontaria degli Stati membri. È prevista l’adozione di atti di esecuzione per specificare le azioni e le procedure, nonché un sostegno finanziario UE per coprire i costi incrementali degli INS e delle altre autorità nazionali. Le azioni urgenti durano al massimo 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi in casi giustificati.

Accesso ai dati amministrativi e cooperazione istituzionale

L’articolo 17 bis rafforza l’accesso gratuito, tempestivo e sufficientemente granulare ai dati amministrativi e ai metadati pertinenti detenuti da organismi pubblici e semipubblici nazionali. INS e Eurostat devono essere consultati nella progettazione, nello sviluppo e nella dismissione di fonti di dati e sistemi di interoperabilità, e la Commissione può accedere anche a banche dati UE e, se necessario, condividere i dati con gli INS competenti. Il meccanismo è limitato ai rispettivi sistemi amministrativi e richiede l’accompagnamento dei dati con i relativi metadati.

Accesso ai dati detenuti da privati: presupposti e limiti

Il nuovo articolo 17 ter consente agli INS o a Eurostat di richiedere gratuitamente dati e metadati a soggetti privati quando siano strettamente necessari e non reperibili con altri mezzi, oppure quando il loro riuso riduca in modo significativo l’onere di risposta per le imprese. La richiesta può essere formulata dall’INS anche per conto di altre autorità nazionali; ciò è finalizzato a evitare sovrapposizioni e oneri eccessivi. È inoltre ammessa, su base volontaria, un’infrastruttura sicura per facilitare la condivisione ulteriore dei dati. Le microimprese e piccole imprese sono escluse, salvo casi specifici debitamente motivati.

Procedura di richiesta, accordo e sanzioni

L’articolo 17 quater impone che le richieste indichino con precisione dati richiesti, esigenza statistica, frequenza, termini e modalità tecniche, nel rispetto di minimizzazione e proporzionalità. In linea di principio si richiedono dati non personali, salvo circostanze specifiche previste dalla legislazione settoriale. Dopo la richiesta si apre un dialogo con il titolare dei dati per raggiungere un accordo; se entro tre mesi non si conclude o non viene rispettato, l’INS può inviare una seconda richiesta, mentre Eurostat può adottare una decisione vincolante con termine minimo di 15 giorni di calendario. La decisione deve indicare anche i mezzi di ricorso e le sanzioni pecuniarie applicabili. La Commissione può irrogare ammende fino a 25 000 EUR, o fino a 50 000 EUR in caso di reiterazione entro tre anni, tenendo conto di natura, gravità, durata e ripetizione della violazione; è riconosciuto il diritto di essere ascoltati prima della decisione.

Utilizzo dei dati e garanzie di riservatezza

L’articolo 17 sexies stabilisce che i dati ottenuti dai privati possano essere usati solo per finalità statistiche e nel rispetto dei principi statistici, con divieto di diffusione al di fuori dell’SSE salvo consenso del titolare. Devono essere adottate adeguate garanzie per il trattamento di dati personali, con particolare attenzione alla pseudonimizzazione, e misure per la tutela del segreto statistico e dei segreti commerciali. Tali obblighi si estendono anche alle altre autorità nazionali che ricevano i dati per il tramite di un’istanza formulata dall’INS.

Condivisione di dati non riservati e rapporto con il SEBC

L’articolo 17 septies disciplina la condivisione di dati non riservati, in forma aggregata quando necessario, tra INS, altre autorità nazionali e Commissione esclusivamente per fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee. La condivisione è estesa, in presenza di necessità e nell’ambito delle rispettive competenze, anche ai membri del SEBC. La Commissione deve istituire un’infrastruttura sicura e può definire con atti di esecuzione gli aspetti tecnici della condivisione.

Statistiche in fase di sviluppo e innovazione metodologica

Il nuovo capo III bis e l’articolo 17 octies incentivano la produzione di risultati statistici innovativi basati su tutte le fonti disponibili e su tecnologie all’avanguardia. Tali statistiche in fase di sviluppo non devono necessariamente rispettare tutti i criteri di qualità ordinari e possono essere diffuse come tali, purché sia reso trasparente che sono ancora in sviluppo. La Commissione può avviare tali iniziative in collaborazione con il comitato dell’SSE e includerle nel programma di lavoro annuale.

Diffusione anticipata e accesso alla ricerca

Con la modifica dell’articolo 18, Eurostat può diffondere a livello UE statistiche già pubblicate dagli Stati membri prima dei termini previsti dalla normativa settoriale, se conformi a definizioni e classificazioni pertinenti. L’articolo 23, a sua volta, amplia l’accesso ai dati riservati per fini di ricerca, anche quando derivino da titolari privati, a condizione che consentano solo l’identificazione indiretta delle unità statistiche e che, se trasmessi a Eurostat, vi sia il benestare dell’autorità nazionale fornitrice.

Segreto statistico, dati pubblici e governance dei dati

L’articolo 21 conferma la possibilità di trasmettere dati riservati tra autorità statistiche e verso il SEBC, se ciò è necessario per efficienza o qualità e, in caso di trasmissione a Eurostat, con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati. L’articolo 25 chiarisce che i dati accessibili al pubblico e ancora pubblici secondo il diritto UE o nazionale non sono considerati riservati quando sono utilizzati a fini statistici. Il nuovo articolo 26 bis riconosce agli INS un possibile ruolo nei quadri nazionali di governance dei dati, in chiave di interoperabilità, qualità e standardizzazione, purché tale ruolo sia compatibile con le funzioni statistiche e con i principi statistici.

Controllo giurisdizionale e riesame

Le decisioni della Commissione che irrogano ammende sono sottoposte al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha anche competenza di merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE e può annullare, ridurre o aumentare l’ammenda. Infine, la Commissione deve valutare il regolamento entro il 27 dicembre 2029, con attenzione specifica al meccanismo di crisi, agli obblighi verso i titolari privati, alla condivisione dei dati nell’SSE e allo sviluppo delle statistiche europee.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 223/2009 è integrato e modificato per introdurre o rivedere le definizioni di "dati", "metadati", "titolare dei dati", "fonte di dati", "accesso ai dati" e "uso a fini statistici". In particolare, l’uso a fini statistici è limitato allo sviluppo, produzione e diffusione di analisi e risultati statistici, inclusi ricerca, attività scientifiche e costituzione di basi di campionamento.

Risposta statistica urgente in situazioni di crisi

È inserito l’articolo 16 bis, che consente alla Commissione (Eurostat) di avviare azioni statistiche urgenti se: (i) esiste una situazione di crisi che richiede una risposta statistica strettamente necessaria a seguito dell’attivazione di meccanismi di emergenza UE; e (ii) le esigenze urgenti non possono essere soddisfatte nel programma statistico europeo. Le azioni possono riguardare nuove fonti di dati, nuovi indicatori, orientamenti metodologici o altre azioni coordinate a livello UE. Il comitato dell’SSE deve essere informato e consultato tempestivamente; gli Stati membri partecipano su base volontaria. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare azioni e procedure. È previsto un contributo finanziario del programma per il mercato unico, oltre ad altri possibili strumenti UE, e una durata massima di 12 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi in casi giustificati.

Accesso ai dati amministrativi e ai sistemi UE

L’articolo 17 bis sostituito impone agli organismi pubblici e semipubblici nazionali di consentire agli INS e alle altre autorità nazionali la consultazione, l’uso e l’integrazione gratuiti, tempestivi e sufficientemente granulari dei dati amministrativi e dei metadati pertinenti. INS e Commissione (Eurostat) devono essere consultati e coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nella cessazione di uso delle fonti di dati e dei sistemi di interoperabilità; Eurostat può inoltre consultare e integrare dati e metadati delle banche dati e dei sistemi di interoperabilità gestiti da organismi e agenzie dell’Unione, con possibilità di condivisione verso gli INS competenti quando i dati siano disponibili solo a livello UE. L’accesso è limitato ai rispettivi sistemi amministrativi e accompagnato da metadati.

Accesso ai dati detenuti da soggetti privati

Con l’articolo 17 ter, un INS o Eurostat può chiedere gratuitamente a un soggetto privato titolare dei dati la messa a disposizione di dati e metadati pertinenti se strettamente necessari per le statistiche europee e non ottenibili con altri mezzi, oppure se il riutilizzo riduce sensibilmente l’onere di risposta. L’INS può operare anche per conto di altre autorità nazionali; INS ed Eurostat devono cooperare per evitare oneri eccessivi ai titolari dei dati. È possibile istituire un’infrastruttura sicura, volontaria, per la condivisione ulteriore dei dati. Le microimprese e piccole imprese sono escluse, salvo casi debitamente giustificati.

Richieste, dialogo, decisioni e sanzioni

L’articolo 17 quater stabilisce che le richieste devono specificare dati, esigenza statistica, frequenza, termini e modalità operative, rispettando minimizzazione e proporzionalità; di regola riguardano dati non personali e solo eccezionalmente dati personali previsti dalla normativa settoriale. Segue un dialogo per concordare le modalità di messa a disposizione; se entro tre mesi non si raggiunge un accordo, l’INS può inviare una seconda richiesta e la Commissione può adottare una decisione imponendo la messa a disposizione entro almeno 15 giorni di calendario. La decisione deve indicare risposta, termine, eventuali sanzioni e mezzi di ricorso. La Commissione può irrogare ammende se i dati non sono forniti o sono inesatti/incompleti/fuorvianti; l’importo può arrivare a 25 000 EUR, o 50 000 EUR in caso di reiterazione entro tre anni, con prescrizione di cinque anni. Prima della decisione deve essere garantito il diritto di essere ascoltati.

Uso dei dati ottenuti da privati

L’articolo 17 sexies impone che i dati messi a disposizione siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, nel rispetto dei principi statistici e con divieto di condivisione fuori dall’SSE salvo consenso del titolare. Devono essere predisposte garanzie adeguate per il trattamento di dati personali, in particolare la pseudonimizzazione, e misure per la tutela del segreto statistico e dei segreti commerciali.

Condivisione di dati non riservati nell’SSE e con il SEBC

L’articolo 17 septies consente la condivisione di dati non riservati, se necessario e disponibili in forma aggregata, tra INS, altre autorità nazionali e Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche. È prevista anche la condivisione tra SSE e membri del SEBC nei settori di competenza condivisa o di interesse comune. La Commissione istituisce un’infrastruttura sicura e può adottare atti di esecuzione sugli aspetti tecnici della condivisione.

Statistiche in fase di sviluppo

Il nuovo capo III bis, articolo 17 octies, promuove lo sviluppo continuo di nuovi risultati e informazioni statistiche basati su tutte le fonti disponibili e su tecnologie all’avanguardia. La Commissione può avviare, con il comitato dell’SSE, progetti di sviluppo su scala SSE; le statistiche in fase di sviluppo non devono necessariamente soddisfare tutti i criteri di qualità dell’articolo 12, paragrafo 1, e possono essere diffuse come tali, purché sia indicata chiaramente la loro natura sperimentale o di sviluppo.

Diffusione anticipata delle statistiche nazionali

All’articolo 18 è aggiunto un paragrafo che autorizza la Commissione (Eurostat) a diffondere statistiche europee già pubblicate dagli Stati membri a livello nazionale prima dei termini previsti dalla legislazione settoriale UE, purché conformi alle pertinenti definizioni e classificazioni.

Trasmissione di dati riservati tra autorità statistiche e SEBC

L’articolo 21 è riformulato per ammettere la trasmissione di dati riservati tra autorità dell’SSE quando necessaria per efficienza o miglioramento della qualità delle statistiche europee; se i dati sono trasmessi a Eurostat, è richiesto il benestare dell’INS o dell’altra autorità nazionale che li ha forniti. Analoga disciplina vale per la trasmissione al SEBC, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e previa giustificazione della necessità.

Accesso ai dati riservati per ricerca

Il nuovo articolo 23 consente a Eurostat, agli INS e alle altre autorità nazionali di autorizzare l’accesso a dati riservati, anche provenienti da titolari privati, ai ricercatori che svolgono analisi statistiche a fini scientifici, purché permettano solo l’identificazione indiretta delle unità statistiche. Se i dati sono stati trasmessi a Eurostat, serve il benestare dell’autorità nazionale fornitrice. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione modalità, norme e condizioni di accesso a livello UE.

Dati pubblicamente accessibili

L’articolo 25 precisa che i dati lecitamente accessibili al pubblico e che restano tali secondo il diritto UE o nazionale non sono considerati riservati se usati a fini statistici o per la diffusione di statistiche ricavate da tali dati. Sono richiamati in particolare i dati sugli attributi chiave di singole imprese di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/138.

Ruolo degli INS nella governance dei dati

Il nuovo articolo 26 bis riconosce che gli INS possono assumere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, funzioni nei quadri nazionali di governance dei dati per promuovere integrazione, interoperabilità, metadati, qualità, standardizzazione, condivisione e riutilizzo dei dati. Tale ruolo deve restare compatibile con le funzioni statistiche svolte secondo i principi statistici dell’articolo 2, paragrafo 1.

Valutazione e riesame

L’articolo 27 bis impone alla Commissione una valutazione del regolamento entro il 27 dicembre 2029, con relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione riguarda in particolare la risposta statistica alle crisi, gli obblighi dei titolari privati, la condivisione dei dati nell’SSE e lo sviluppo di statistiche europee.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistiche ufficialigovernance dei datiprotezione dei daticooperazione istituzionalegestione delle crisi

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