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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due reati di truffa (art. 640 c.p.) commessi il 14 e 21 febbraio 2012, deducendo: 1) vizio di calcolo della prescrizione richiamando gli artt. 157 e 159 c.p.; sostiene che il periodo di sospensione 12/04/2016-20/09/2016 non dovesse valere per lui; 2) violazione delle norme processuali a pena di nullità circa l'obbligo di astensione del giudice e le modalità di assunzione della prova; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione (sentenza 24/02/2022) ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il periodo di sospensione fosse correttamente computato anche per Coretti (era presente istanza di rinvio a suo nome); le presunte cause di incompatibilità non producono nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. ma sono eccepibili con le procedure di astensione/ricusazione; la motivazione di merito era congrua e logica nel ricostruire l'intento truffaldino (offerta su due siti, rassicurazioni senza invio della merce, uso di carte prepagate). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato di truffa; la Corte ha ritenuto provati gli elementi tipici (artifizi/raggiri e conseguimento dell'acconto).

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sui termini di prescrizione; il ricorso contestava il computo dei termini ma la Corte ha ritenuto corretta la sospensione considerata.

  • art. 159 cod. pen.

    Riguarda gli effetti delle cause di sospensione o interruzione della prescrizione; applicata per valutare la decorrenza dei termini.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Prevede cause di incompatibilità/astensione del giudice; la Corte ha precisato che tali cause non determinano nullità ma costituiscono motivo di astensione/ricusazione.

  • art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Disciplina le nullità; la Corte ha affermato che l'incompatibilità ex art.34 non rientra tra le nullità previste da questa norma.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Procedura per fare valere l'astensione/ricusazione del giudice; la Corte ricorda che la via corretta è quella procedurale e tempestiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per liquidare 3.000 euro.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una causa di incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non determina di per sé la nullità degli atti: essa va fatta valere tempestivamente con le procedure di astensione o ricusazione, altrimenti il vizio non comporta nullità ex art. 178 c.p.p.
  • Le deduzioni generiche sulla carenza di motivazione non sono ammissibili in Cassazione quando mirano a ottenere una diversa valutazione dei fatti: è necessario indicare vizi logico-giuridici specifici nella motivazione di merito.
  • Il computo dei termini di prescrizione richiede l'esame degli atti processuali: richieste di rinvio o istanze presentate dai difensori dei singoli imputati, se presenti agli atti, possono legittimamente sospendere i termini anche per l'imputato che le abbia formalmente presentate.
  • La nullità o annullamento parziale di un processo celebrato con rito diverso (es. rito abbreviato) non implica automaticamente la nullità di un processo parallelo celebrato con rito ordinario: i due giudizi vanno valutati indipendentemente se sono stati distinti e non affetti dagli stessi vizi.
  • Per contestare la rilevanza probatoria di elementi fattuali (es. pubblicazione su più siti, gestione di pagamenti) è necessario svolgere un'argomentazione puntuale che dimostri l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato; altrimenti la valutazione di merito del giudice ha valore vincolante in Cassazione.

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