Cassazione Civile, Ordinanza n. 17386/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società importatrice)
La controversia
La società impugnava in origine un avviso di accertamento e un atto di irrogazione sanzioni con cui l’Amministrazione doganale aveva incluso nel valore in dogana delle merci importate anche le royalties dovute per la licenza del marchio, ritenendo che tali corrispettivi dovessero concorrere alla base imponibile doganale. La contribuente sosteneva invece che le royalties non fossero da includere, perché i beni erano fabbricati da terzi autonomi rispetto alla licenziante, che non esercitava alcun controllo rilevante sui produttori. In cassazione ha dedotto: motivazione apparente e omessa pronuncia su IVA e sanzioni; violazione della disciplina unionale sul valore doganale e sui diritti di licenza, sostenendo che l’inclusione delle royalties richiedesse, nel caso concreto, la verifica di specifiche condizioni contrattuali e fattuali; violazione delle regole di interpretazione dei contratti; omesso esame di fatti decisivi; omessa pronuncia sulla motivazione degli atti, sulla non punibilità, sull’obiettiva incertezza e sulla proporzionalità delle sanzioni; violazione sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il terzo e il sesto motivo di ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità dell’Amministrazione, in particolare quella fondata su una pretesa acquiescenza parziale, perché la dichiarazione prodotta non proveniva da un soggetto munito di procura speciale e, comunque, era riferita alla procedura di definizione agevolata e non a un’incondizionata rinuncia all’impugnazione. Nel merito, ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse viziata da motivazione solo apparente quanto all’inclusione delle royalties nel valore doganale, perché il giudice di merito aveva affermato in modo astratto l’ampliamento della disciplina unionale senza esaminare i contratti e gli altri documenti rilevanti per verificare se nel caso concreto ricorresse una delle condizioni previste dall’art. 136 del regolamento di esecuzione. Ha inoltre accolto il motivo di omessa pronuncia sulla motivazione degli atti impugnati. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la sussistenza dei presupposti per l’inclusione delle royalties e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
L’acquiescenza determina decadenza dall’impugnazione solo se la dichiarazione o il comportamento manifestano in modo inequivoco la volontà di non impugnare e provengono da soggetto legittimato, di regola la parte o un procuratore speciale.
art. 132 c.p.c.
È richiamato come parametro della motivazione apparente della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato come parametro della motivazione apparente della sentenza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 70 Reg. UE n. 952/2013
Il valore in dogana è, in linea generale, il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.
art. 71 Reg. UE n. 952/2013
Nel valore di transazione vanno inclusi, tra gli altri elementi, i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, se dovuti come condizione della vendita e non già compresi nel prezzo.
art. 136 Reg. UE n. 2015/2447
I diritti di licenza si considerano pagati come condizione della vendita solo al ricorrere di una delle condizioni previste dalla norma; la verifica va compiuta in concreto sulla base dei rapporti contrattuali e dei documenti di vendita.
art. 127 Reg. UE n. 2015/2447
La nozione di controllo tra soggetti rilevante in materia doganale è più ampia rispetto alla disciplina previgente e richiede la possibilità di imporre orientamenti di diritto o di fatto.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993
Nel regime previgente i diritti di licenza erano aggiunti al prezzo solo se riferiti alle merci e costituenti condizione di vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica, il corrispettivo era aggiunto al prezzo solo al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
Se il pagamento è effettuato a terzo, le condizioni per l’inclusione si considerano soddisfatte solo se il venditore o persona a esso legata richiede tale pagamento.
art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997
È evocato ai fini della non punibilità, ma la relativa questione resta assorbita.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
È evocato ai fini della non punibilità per obiettiva incertezza, ma la relativa questione resta assorbita.
art. 10, comma 3, L. 212/2000
È evocato ai fini della non punibilità per obiettiva incertezza, ma la relativa questione resta assorbita.
art. 7 d.lgs. 472/1997
È richiamato in relazione alla proporzionalità delle sanzioni, ma la questione resta assorbita.
art. 15 d.lgs. 546/1992
È richiamato in tema di spese processuali, ma la relativa statuizione è assorbita dal rinvio.
art. 1, comma 191, L. 197/2022
La dichiarazione prodotta dalla parte era collegata alla procedura di definizione agevolata, non a una rinuncia incondizionata all’impugnazione.
Massime di principio
- L’acquiescenza alla sentenza, idonea a far perdere il diritto di impugnare, richiede una manifestazione di volontà inequivoca e proveniente da soggetto legittimato; non basta una dichiarazione del difensore priva di procura speciale, specie se inserita nel contesto di una mera istanza o adesione a una definizione agevolata.
- In materia doganale, l’inclusione delle royalties nel valore di transazione non può essere affermata in modo astratto per il solo fatto che i beni importati siano coperti da licenza: occorre verificare in concreto, tramite contratti e documenti di vendita, se ricorra una delle condizioni normative che rendono il pagamento un corrispettivo dovuto come condizione della vendita.
- La nozione di "condizione della vendita" richiede un accertamento fattuale specifico: il giudice deve stabilire se, senza il pagamento del diritto di licenza, il venditore non sarebbe disposto a vendere o l’acquirente non potrebbe acquistare le merci secondo i criteri fissati dalla disciplina applicabile.
- La motivazione della sentenza è apparente quando si limita ad affermazioni generali sulla disciplina senza confrontarsi con la fattispecie concreta e senza indicare gli elementi di fatto che sorreggono la conclusione adottata.
- L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non esamina affatto una domanda o un motivo di impugnazione ritualmente proposto; non è sufficiente invocare una pronuncia implicita se la questione non risulta logicamente assorbita dalla decisione resa.
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