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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36436/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In primo grado vi era un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza: nel dispositivo l’opposizione risultava rigettata, mentre in motivazione risultava accolta. La corte d’appello ha ritenuto che tale contrasto non fosse correggibile come mero errore materiale, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e, sull’appello incidentale proposto dalla società cooperativa, ha accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo. L’ente previdenziale ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 100, 161 e 334, comma 2, c.p.c., sostenendo che, una volta accolto il primo motivo di appello principale, sarebbe venuto meno l’interesse a decidere sugli ulteriori motivi; perciò la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibili gli ulteriori motivi di gravame e l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo della società, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte favorevole all’ente. In sostanza, il ricorrente contestava la possibilità di esaminare l’appello incidentale dopo l’accoglimento parziale dell’appello principale e la conseguente decisione di merito sull’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la corte d’appello aveva correttamente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione e aveva legittimamente esaminato il merito dell’opposizione in virtù dell’appello incidentale della società intimata. Ha inoltre escluso che operasse l’art. 334, comma 2, c.p.c., perché l’appello principale non era stato dichiarato inammissibile, ma accolto sia pure solo in parte; pertanto, era ammissibile l’impugnazione incidentale anche su capi diversi da quelli investiti dall’impugnazione principale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per mancata attività difensiva della società intimata e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma decisiva; il ricorso è stato ritenuto infondato per le ragioni attinenti alla nullità della sentenza e all’ammissibilità dell’appello incidentale.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione; la Corte ha confermato la nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    È stato ritenuto non operante il meccanismo di inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, perché l’appello principale non era stato dichiarato inammissibile ma accolto, sia pure parzialmente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedente conforme.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado integra un vizio che può condurre alla declaratoria di nullità della decisione, non essendo necessariamente trattabile come mero errore materiale.
  • L’appello incidentale tardivo non diviene inefficace quando l’appello principale sia stato accolto, anche solo parzialmente: l’inefficacia prevista dall’art. 334, comma 2, c.p.c. opera solo se l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata è nulla, il giudice d’appello può procedere alla decisione del merito se l’impugnazione rituale lo consente; la nullità non impedisce di esaminare la domanda sostanziale ove vi sia un valido titolo di devoluzione.
  • La valutazione sull’interesse a impugnare e sulla sorte dei motivi ulteriori va distinta dalla disciplina dell’appello incidentale: l’accoglimento anche parziale dell’impugnazione principale mantiene aperta la possibilità di esame dell’impugnazione incidentale sui capi devoluti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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