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Sentenza

Sentenza n. 69/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 144/2025 in data 17 marzo 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 144/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile al ricorrente la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per l’importo di 1.500 euro riferito agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato mediante certificazione della cancelleria. Ha chiesto la dichiarazione dell’inadempimento, l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. Il TAR ha inoltre rilevato che era decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato, decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata presso il domicilio digitale del Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo agli adempimenti imposti dalla pronuncia entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’esecuzione, mediante il giudizio di ottemperanza, dei provvedimenti giurisdizionali non spontaneamente eseguiti dall’amministrazione, compresi i giudicati formatisi su pronunce del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per l’esecuzione del giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto al ricorrente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha constatato il decorso dopo la notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria della pronuncia non vi abbia dato adempimento.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’inadempimento, consentono di ritenere sussistente l’inottemperanza quando l’obbligo imposto dalla pronuncia non risulti eseguito.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione della pronuncia presso un domicilio digitale idoneo, consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia su richiesta dell’interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione obbligata, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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