Cassazione Penale, Sentenza n. 4349/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pistoia: omissione delle dichiarazioni IVA per gli anni d'imposta 2010 e 2011 (con I.V.A. evasa per € 413.776 nel 2010 e € 202.281 nel 2011) e occultamento delle scritture contabili. Il ricorrente deduceva (1) la mancata sussistenza del dolo per l'omessa dichiarazione (sostenendo che la comunicazione ex art. 8-bis DPR 322/1998 presentata a febbraio 2011 dimostrerebbe volontà di adempiere e che l'omissione sarebbe stata colposa) e (2) vizi di motivazione sulla qualificazione del fatto come occultamento/distruzione delle scritture contabili, contestando che fosse stata provata l'effettiva esistenza delle scritture e sostenendo che la fattispecie potrebbe ridursi a mera mancata esibizione; inoltre denunciava che la Corte territoriale avrebbe valutato contraddittoriamente le dichiarazioni dell'imputato (denuncia di furto delle scritture nel maggio 2011).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione del dolo per l'omessa dichiarazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la presentazione della comunicazione ex art. 8-bis rispetto alla mancata presentazione della dichiarazione IVA e ha confermato che il dolo richiede la coscienza e volontà dell'omissione con finalità di evasione, valutazione adeguatamente motivata dalla Corte d'appello. Quanto all'occultamento delle scritture contabili, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera occultamento la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione agli organi verificatori mediante nascondimento materiale; ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente ritenuto provata l'esistenza delle scritture e il loro occultamento, avendo valutato come non credibile la spiegazione del furto e rilevato la strumentalità della sottrazione alla ricostruzione della contabilità. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Riferita al reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA: il dolo è inteso come coscienza e volontà dell'omissione con il fine specifico di evasione fiscale; la comunicazione ex art. 8-bis non equivale alla dichiarazione e non esclude il dolo.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Tutela l'interesse alla trasparenza fiscale; l'occultamento delle scritture contabili si realizza con la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione agli organi verificatori tramite nascondimento materiale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 322, art. 8-bis
La comunicazione prevista dall'art. 8-bis è distinta dalla dichiarazione IVA: la sua presentazione non è sufficiente di per sé a dimostrare l'assenza del dolo di omissione della dichiarazione.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte nella determinazione della sanzione pecuniaria di € 3.000,00.
Massime di principio
- La presentazione di comunicazioni o adempimenti parziali (es. art. 8-bis DPR 322/1998) non sostituisce la dichiarazione formale: per escludere il dolo di omissione è necessario provare adeguatamente l'assenza di volontà di evadere e non solo atti parziali o preparatori.
- Per il reato di occultamento di scritture contabili è cruciale dimostrare l'effettiva indisponibilità dei documenti agli organi verificatori; una spiegazione alternativa (ad es. furto) richiede elementi probatori credibili e coerenti per impedire che il giudice ritenga l'ipotesi delittuosa più verosimile.
- Le Corti possono inferire il dolo o l'occultamento anche per relazione indiziaria se le spiegazioni fornite dall'imputato risultano inverosimili o contraddittorie; dunque è importante produrre prova documentale o testimoni a sostegno delle dichiarazioni difensive.
- In sede di impugnazione i motivi vanno collegati a vizi di diritto o di motivazione effettivamente idonei: motivi generici o che duplicano fatti già valutati in grado possono essere dichiarati inammissibili e esporre il ricorrente a condanne per spese e somme a favore della Cassa delle Ammende.
- Se si sostiene la perdita o il furto della documentazione contabile, è determinante tempestività e consistenza della denuncia e elementi che dimostrino dove fossero custoditi i documenti e perché fossero accessibili agli organi di verifica; senza ciò la versione potrebbe non risultare credibile.
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