Cassazione Penale, Sentenza n. 14037/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per difetto di correlazione tra l'accordo interparti e la sentenza in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena: le parti avevano concordato la concessione della "sospensione condizionale breve" (quarto comma dell'art. 163 c.p.), mentre il G.I.P. ha concesso la sospensione "ordinaria" (primo comma dell'art. 163), modificando così il contenuto della pattuizione. Inoltre si deduce la violazione dell'art. 129 c.p.p., perché il G.I.P. non ha motivatamente deciso sulla richiesta principale di declaratoria di immediato proscioglimento formulata dal difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione per vizio di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), ritenendo illegittimo che il giudice, nel ratificare l'accordo, sostituisca la "sospensione breve" concordata con la "sospensione ordinaria". Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano per il rinnovato esame della richiesta di applicazione della pena conforme all'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che l'accordo tra parti vincola il giudice nella forma sostanziale: il giudice può ratificare o rigettare l'accordo, ma non sostituirne il contenuto.
art. 163 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena nella forma ordinaria (primo comma) e la "sospensione condizionale breve" (quarto comma). La decisione di concedere una diversa forma di beneficio rispetto a quella pattuita integra difetto di correlazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena ai profili tassativamente indicati; il difetto di correlazione tra imputazione/richiesta e sentenza è uno dei motivi ammessi di impugnazione e qui è stato ritenuto sussistente.
art. 129 cod. proc. pen.
Obbliga il giudice a valutare e decidere sulle richieste difensive; la doglianza era che la richiesta principale di proscioglimento non era stata esaminata e motivata dal G.I.P., corrispondente a un possibile vizio procedurale da valutare.
art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
Norma richiamata a spiegazione dell'interesse pratico del ricorrente a ottenere la sospensione breve (per ridurre i tempi durante i quali sussistono effetti ostativi alla partecipazione a appalti). Non è stata direttamente applicata dalla Corte, ma motivava la preferenza difensiva per la sospensione breve.
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice può solo accogliere o respingere l'accordo: non gli è consentito modificarne il contenuto sostanziale (es. sostituire una forma di beneficio concessa con un'altra diversa).
- La concessione di una forma diversa di sospensione condizionale rispetto a quella pattuita integra un difetto di correlazione rilevante ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e legittima l'annullamento in Cassazione.
- Se il difensore ha formulato una richiesta principale (es. declaratoria di proscioglimento) e una subordinata (es. patteggiamento), il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta principale con motivazione; il mancato esame motivato può costituire un vizio di procedimento.
- La cassazione per difetto di correlazione può comportare l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo esame, senza che ciò implichi automaticamente l'eliminazione dell'accordo tra le parti, salvo che la pena pattuita sia manifestamente illegale.
- In fase di negoziazione dell'accordo difensivo è importante specificare in modo chiaro la forma del beneficio richiesto (es. sospensione "breve" vs "ordinaria") e documentare le ragioni pratiche della richiesta (es. effetti su rapporti di lavoro o partecipazione a gare), così da ridurre il rischio di alterazioni in sentenza.
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