Sentenza del 20/12/2017 n. 5530 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione di beni - Fatturazione - Violazioni formali - Violazioni sostanziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato distingue tra l'omessa regolarizzazione della fattura di vendita, che è sanzionabile in quanto incide sull'IVA dovuta, e la mancata ricezione della fattura di acquisto, che non è soggetta a sanzione secondo l'impostazione riportata, perché non produce un danno fiscale concreto. Non sono indicati nel testo gli estremi della sentenza né il dispositivo specifico relativo alle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione delle violazioni IVA connesse alla fatturazione. La mancata regolarizzazione, da parte del cedente o emittente, di una fattura relativa a una vendita è considerata violazione sostanziale, perché determina la sottrazione di IVA a debito e quindi un danno erariale concreto e quantificabile. Diversamente, la mancata ricezione di una fattura di acquisto da parte del cessionario è qualificata come violazione formale, poiché comporta soltanto l'impossibilità di detrarre l'IVA a credito indicata nel documento, senza arrecare un pregiudizio all'Erario.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in materia di fatturazione e detrazione
La violazione è sostanziale quando l'omissione incide sull'IVA a debito dovuta all'Erario; è invece formale quando produce esclusivamente l'indetraibilità dell'IVA a credito senza un danno fiscale concreto.
Massime di principio
- Per valutare la sanzionabilità di un'omissione IVA occorre verificare se essa abbia prodotto o possa produrre una concreta sottrazione d'imposta all'Erario.
- L'omessa regolarizzazione di una fattura di vendita è normalmente sostanziale, perché può ridurre l'IVA a debito dichiarata dal cedente.
- La mancata ricezione di una fattura di acquisto, se determina soltanto la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA, è qualificabile come violazione formale in assenza di un danno erariale ulteriore.
- La distinzione tra violazione formale e sostanziale dipende dagli effetti economici dell'omissione, non dalla sola irregolarità documentale.
- La qualificazione concreta può dipendere dalla normativa applicabile, dagli adempimenti di regolarizzazione effettuati e dall'eventuale presenza di evasione o danno fiscale effettivo.
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