Cassazione Civile, Ordinanza n. 38510/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ente)
La controversia
L'autorità garante aveva irrogato a un'azienda ospedaliera una sanzione amministrativa di euro 10.000 per violazione dell'art. 162, comma 2-bis, del codice privacy, ritenendo mancante la designazione degli incaricati del trattamento. Il tribunale, in sede di opposizione, aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione perché la contestazione era stata notificata oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, assumendo che l'illecito fosse già pienamente accertabile, sulla base degli atti e della nota del 6 marzo 2015, sin dal termine delle ispezioni di gennaio 2015. Il garante ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981 e sostenendo che l'accertamento non si fosse concluso con la mera ricezione della nota, ma solo dopo l'esame della documentazione allegata, che avrebbe consentito di ricondurre con certezza la vicenda alla fattispecie sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tempestiva la notificazione del ricorso, ma ha affermato che la censura investiva un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: individuare il momento in cui l'autorità abbia acquisito tutti gli elementi indispensabili per l'accertamento dell'illecito ai fini del decorso del termine di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981. Poiché il tribunale aveva motivato in modo non apparente né contraddittorio, e la decisione risultava conforme alla giurisprudenza di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 162, comma 2-bis, d.lgs. n. 196 del 2003
disposizione sanzionatoria posta a base dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione contestata in materia di trattamento dei dati personali.
art. 14, L. n. 689 del 1981
il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare l'esistenza della violazione, non dalla mera acquisizione materiale del fatto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma invocata nel ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non sono offerte ragioni per mutarla.
art. 327 c.p.c.
termine semestrale per impugnare la sentenza, computato ex nominatione dierum.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020
ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, rilevante per la tempestività del ricorso.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, conv. in L. n. 40 del 2020
anch'esso ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale considerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, quando non vi sia contestazione immediata, il momento rilevante per il termine di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981 non coincide con la mera acquisizione del fatto in sé, ma con il momento in cui l'autorità abbia raccolto e valutato tutti gli elementi indispensabili per stabilire l'esistenza della violazione.
- La valutazione sulla complessità dell'accertamento e sul dies a quo del termine per la contestazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo omesso esame di fatti decisivi o motivazione apparente/contraddittoria.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare l'apprezzamento di merito sul momento dell'accertamento dell'illecito, senza indicare specifici fatti decisivi trascurati dal giudice, è inammissibile quando la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza consolidata.
- Quando il ricorso è notificato nel termine semestrale ex art. 327 c.p.c., tenuto conto delle sospensioni emergenziali dei termini processuali, esso deve ritenersi tempestivo.
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