Sentenza n. 228/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2025 in data 8 aprile 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di attivare la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, come disposto dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 194/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 aprile 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi, nonché il diritto a una somma lorda di € 1.627,89 per ferie non fruite. Secondo il ricorrente, il Ministero aveva eseguito la pronuncia soltanto quanto all’indennità sostitutiva delle ferie, omettendo di attivare la Carta docente. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato entro un termine assegnato dal giudice e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il ricorrente ha inoltre prodotto la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha rilevato che il giudicato del giudice ordinario imponeva al Ministero di rendere disponibile la Carta docente per gli anni scolastici indicati e che tale obbligo non risultava adempiuto, mentre la parte relativa alle ferie non fruite era stata eseguita. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, limitatamente alla Carta docente, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario operi entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: l’Amministrazione dovrà corrispondere gli interessi legali sull’importo dovuto per la Carta docente, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di imporre una somma di denaro per il ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto per la Carta docente.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Prevede un termine di centoventi giorni per l’adempimento delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici; decorso tale termine, nel caso concreto, il rimedio dell’ottemperanza è stato ritenuto esperibile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dalla pronuncia.
- Quando il giudicato contiene più statuizioni e l’amministrazione ne esegue soltanto alcune, l’ottemperanza può essere limitata alle parti rimaste ineseguite, senza necessità di rimettere in discussione quelle già adempiute.
- Per le amministrazioni statali, l’azione di ottemperanza può essere proposta dopo il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica comunicazione del ricorrente.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la misura pecuniaria per il ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
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