Ordinanza n. 1706/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di presa d’atto della graduatoria definitiva e liquidazione del FNA 2020, nella parte in cui ha collocato l’istanza tra gli utenti non ammessi, nonché gli atti presupposti di valutazione e conferma della non idoneità
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro l’esclusione dalla graduatoria degli ammessi al beneficio FNA 2020. I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione dell’ASP di Cosenza, la graduatoria definitiva degli utenti non ammessi, la graduatoria provvisoria nella parte relativa alla dichiarazione di non idoneità, gli atti e i verbali della Commissione UVM concernenti la valutazione dell’istanza e il mancato o negativo esame del ricorso amministrativo, nonché gli ulteriori atti connessi e, ove occorrente, la disposizione dell’avviso pubblico applicata dall’amministrazione. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma emerge la contestazione della valutazione di non idoneità e dell’esclusione dal beneficio. Il ricorso non è stato notificato ad almeno uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, potenziali controinteressati in caso di accoglimento.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha rilevato che i soggetti utilmente collocati in graduatoria possono subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso e che, in assenza della loro notifica, occorre verificare se sussista un concreto interesse alla loro partecipazione al giudizio, in relazione all’eventuale esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per la misura. Ha quindi ordinato all’ASP di Cosenza di chiarire, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se le risorse siano state integralmente esaurite, depositando una relazione e la documentazione di supporto. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro l’esclusione da una graduatoria per l’accesso a un beneficio pubblico non è stato notificato ai soggetti utilmente collocati, il giudice può disporre un’integrazione istruttoria per verificare se le risorse stanziate siano già integralmente esaurite, al fine di accertare la concreta posizione di potenziale controinteresse e la necessità di coinvolgere tali soggetti nel giudizio.
- La domanda cautelare può essere rinviata quando la valutazione della necessità di integrare il contraddittorio dipende da una circostanza fattuale non ancora chiarita, quale l’effettivo esaurimento delle risorse destinate alla misura.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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