Cassazione Penale, Sentenza n. 21536/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Viterbo per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (trasporto e detenzione di ingente quantità di cocaina). Il ricorrente deduce: 1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando che la mera contiguità spaziale con la coindagata e la 'staffetta' siano elementi idonei senza ulteriori collegamenti; 2) carenza e apparente genericità della motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari (pericolosità e rischio di reiterazione), perché il Tribunale avrebbe fatto conto solo dei precedenti e di pregresse evasioni senza accertarne l'attualità; 3) violazione del principio di proporzionalità e omessa adeguata valutazione delle misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con dispositivo elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione logica e coerente circa la gravità indiziaria, valorizzando osservazioni di servizio (allontanamento congiunto da un'abitazione, due auto diverse, percorrenza autostradale verso la capitale, ritorno con comportamento di 'staffetta', perquisizione veicolare positiva con rinvenimento di cocaina, impostazione dei navigatori verso Canino) e la condotta di Capasso (tallonamento della vettura della coindagata e tentativo di eludere controlli) come indice di consapevolezza e concorso nel trasporto. Ha inoltre ritenuto adeguata la misura cautelare alla luce della personalità dell'indagato (pregressi numerosi precedenti e due evasioni), confermando il pericolo di reiterazione e la necessità della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma sostanziale contestata (trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti); la Corte conferma che gli elementi di fatto rilevati sono idonei a sostenere la gravità indiziaria in relazione a tale fattispecie
cod. proc. pen., art. 273
Articolo sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che il controllo in sede di legittimità è limitato alla verifica della presenza, non manifestità e non illogicità della motivazione; non è consentito riesaminare i fatti già valutati dal giudice di merito
cod. proc. pen., art. 274
Articolo sulle esigenze cautelari: la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione sulla base della gravità dei fatti e della personalità dell'indagato (precedenti e due evasioni)
cod. proc. pen., art. 275
Articolo sull'adeguatezza e proporzionalità delle misure: la Corte valuta che il giudice di merito ha correttamente escluso misure meno afflittive in presenza del rischio concreto di reiterazione e della personalità criminale dell'indagato
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Citata come norma procedurale in relazione alle conclusioni rese dal Procuratore generale nella fase di discussione
cod. proc. pen., art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
disp. att. cod. proc. pen., art. 94
Richiamato per adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e determinazione del contributo alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sugli atti del giudice del riesame è limitato: si verifica solo la presenza, la non manifesta illogicità e la conformità alle regole di diritto della motivazione, non una rivalutazione dei fatti o delle prove
- Comportamenti investigativamente significativi come movimenti coordinati, uso di veicoli distinti ma con ruolo 'a staffetta', condotta di tallonamento e tentativo di elusione dei controlli possono costituire gravi indizi di partecipazione al traffico di stupefacenti
- La personalità dell'indagato (precedenti penali, pregresse evasioni) è elemento decisivo nella valutazione del pericolo di reiterazione e può giustificare misure cautelari più afflittive quando sussista un concreto rischio di fuga o di nuova attività criminosa
- La proporzionalità della misura cautelare richiede che il giudice consideri misure meno afflittive ove effettivamente idonee; tuttavia, la mera proposta di alternative non supera la presunzione di adeguatezza della misura se il giudice di merito ha rappresentato motivi concreti e non manifestamente illogici per ritenere insufficienti tali alternative
- Per ottenere accoglimento in Cassazione di censure sulle misure cautelari il ricorrente deve dimostrare specifici vizi di legge o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non solo prospettare una diversa valutazione delle prove
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