Parere n. 222/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Edoardo Vaccargiu contro il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale - Liguria, l’Ufficio Scolastico Regionale - Piemonte e nei confronti della signora Anna Draghi per l’annullamento del decreto n. 1766 del 27 giugno 2025, avente per oggetto “Decreto di pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A019 – Filosofia e storia, di cui al D.D. 10 dicembre 2024 n. 3059, recante Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nonché degli atti antecedenti, prodromici, preordinati, connessi e consequenziali, con particolare riferimento, ove sussistenti, ai criteri formulati in merito alla valutazione dei titoli e a ogni altro documento relativo alla valutazione effettuata dalla Commissione e dall’U.S.R. Liguria del titolo Tipologia B.4.4 indicato nella sua domanda al paragrafo “Altri Titoli Valutabili”, e per ogni ulteriore statuizione di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto n. 1766 del 27 giugno 2025, recante la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A019 – Filosofia e storia, e degli atti relativi alla valutazione del titolo di tipologia B.4.4.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per l'annullamento del decreto di pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A019 e degli atti connessi, contestando in particolare la valutazione, da parte della Commissione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, del titolo di tipologia B.4.4 indicato nella domanda di partecipazione al concorso tra gli altri titoli valutabili. Nel corso del procedimento l'amministrazione ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 c.p.a.; l'opposizione è stata notificata al ricorrente e il ricorso è stato trasposto dinanzi al T.A.R. Piemonte.
Il parere
La Sezione ha rilevato che l'opposizione dell'amministrazione al ricorso straordinario è stata ritualmente e tempestivamente proposta e che il ricorso è stato conseguentemente trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Piemonte. Poiché la trasposizione impedisce la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il Consiglio di Stato ha espresso il parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per trasposizione, senza esaminare i motivi relativi alla graduatoria e alla valutazione del titolo B.4.4.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso
L'opposizione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta ritualmente e tempestivamente proposta; il ricorso è stato pertanto trasposto dinanzi al T.A.R. Piemonte.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario
L'opposizione tempestiva dell'amministrazione determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato.
art. 48 c.p.a.
trasposizione in sede giurisdizionale
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della trasposizione del ricorso straordinario innanzi al giudice amministrativo.
Massime di principio
- La proposizione rituale e tempestiva dell'opposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
- Quando il ricorso straordinario è stato trasposto dinanzi al tribunale amministrativo regionale, il procedimento davanti al Presidente della Repubblica diviene improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso rende non necessaria, in sede consultiva, l'analisi dei motivi di merito dedotti contro l'atto impugnato.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione al TAR
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato a un concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente contro il Ministero dell'istruzione e del merito e gli Uffici scolastici regionali interessati. Il ricorso riguardava la graduatoria di merito della classe di concorso A019 – Filosofia e storia e, in particolare, la valutazione di un titolo indicato come tipologia B.4.4.
Oggetto del ricorso
Il ricorrente aveva impugnato il decreto n. 1766 del 27 giugno 2025, con cui era stata pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso disciplinato dal decreto direttoriale 10 dicembre 2024, n. 3059, adottato ai sensi del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205. L'impugnazione comprendeva anche gli atti antecedenti, preparatori, connessi e consequenziali, nonché i criteri e la documentazione concernenti la valutazione del titolo B.4.4.
Opposizione dell'amministrazione e trasposizione
Dopo la presentazione del ricorso, la Sezione aveva richiesto al Ministero competente la relazione prevista dalla legge. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha invece comunicato di avere chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato la proposizione dell'opposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dall'art. 48 c.p.a.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha notificato l'atto di opposizione il 4 novembre 2025, nei termini e secondo le modalità richieste. Successivamente, l'amministrazione ha comunicato che il ricorso era stato trasposto dinanzi al T.A.R. Piemonte.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato la documentazione prodotta dall'amministrazione e ha ritenuto che l'opposizione fosse stata proposta ritualmente e tempestivamente. In applicazione della disciplina sulla trasposizione, la controversia deve quindi proseguire nella sede giurisdizionale ordinaria del giudice amministrativo, mentre non può più essere definita attraverso il procedimento relativo al ricorso straordinario.
La Sezione non ha esaminato le contestazioni riguardanti la graduatoria, la valutazione del titolo B.4.4 o gli altri atti concorsuali, poiché la trasposizione ha determinato il venir meno della procedibilità del ricorso in sede straordinaria.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione, con prosecuzione della controversia davanti al T.A.R. Piemonte.
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