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Parere

Parere n. 219/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Sara Rinaldi contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) e l’Università degli Studi di Bologna e nei confronti della signora Veronica Rocchi: I. per l’annullamento: - del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015”; - del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220, recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”; - degli atti di pubblicazione dei punteggi del 22 aprile 2014 per la parte in cui non risulta utilmente collocata; - della graduatoria pubblicata il 12 maggio 2014 nella parte in cui non risulta utilmente collocata; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula; - della documentazione di concorso distribuita dal CINECA e di ogni altro connesso, presupposto e consequenziale; - di tutti gli atti comunque connessi o conseguenti; II. nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere ammessa ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2014/2015; III. nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate alla sua ammissione al predetto corso di laurea.

Giustizia amministrativa201500125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura nazionale di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2014/2015 e domanda di ammissione al corso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, partecipante alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna per l’a.a. 2014/2015, ha impugnato il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220, gli atti di pubblicazione dei punteggi, la graduatoria, i verbali delle commissioni e la documentazione concorsuale. Ha dedotto un unico articolato motivo, relativo alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché all’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, difetto di ragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento e violazione del principio dell’anonimato. Aveva inoltre chiesto l’ammissione al corso e la condanna delle amministrazioni a disporla. Nel 2015 la Sezione Seconda aveva accolto in via cautelare l’istanza, ammettendola temporaneamente alla frequenza e chiedendo al Ministero la relazione di rito. Nel 2024, a seguito dell’inadempimento dell’amministrazione alla richiesta istruttoria, la Sezione Prima ha sollecitato le parti a dichiarare la permanenza dell’interesse. La ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso. L’Università ha riferito di aver disposto nel 2015 l’ammissione con riserva e in soprannumero, ma che la ricorrente non si era immatricolata, avendo invece frequentato e concluso il corso di laurea in Infermieristica e conseguito successivamente un master universitario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso, unitamente alle circostanze riferite dall’Università, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative alla procedura di ammissione e ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame. La circostanza, corroborata dal fatto che non si era immatricolata al corso di Medicina e chirurgia e aveva intrapreso e concluso il corso di laurea in Infermieristica, comporta l’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il principio dispositivo è ritenuto applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione dell’uguaglianza, del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione; tali questioni non sono state esaminate nel merito per l’improcedibilità sopravvenuta.

  • art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    È stato dedotto come parametro di legittimità della procedura selettiva, ma il relativo motivo non è stato scrutinato nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica opera il principio dispositivo, sicché la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione può comportare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, alla luce delle dichiarazioni della parte e delle circostanze documentate nel procedimento, non risulti più attuale l’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro gli atti di ammissione a Medicina

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una partecipante alla prova nazionale di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna per l’a.a. 2014/2015. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Ateneo e gli atti della procedura selettiva.

Premesse e domanda

La ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, relativo alle modalità e ai contenuti delle prove, il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220, relativo ai posti disponibili, gli atti di pubblicazione dei punteggi, la graduatoria, i verbali delle commissioni e la documentazione concorsuale. Aveva chiesto anche l’accertamento del diritto all’ammissione e la condanna delle amministrazioni a disporla.

Censure dedotte

L’unico motivo di ricorso comprendeva la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché numerose figure di eccesso di potere. In particolare, erano stati denunciati illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento e violazione del principio dell’anonimato.

Sviluppo del procedimento

Con parere interlocutorio n. 434/2015 la Sezione Seconda aveva accolto l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente la ricorrente alla frequenza del corso di Medicina e chirurgia e chiedendo al Ministero la trasmissione della relazione di rito.

A seguito del mancato adempimento, nel giugno 2024 la Sezione Prima ha invitato le parti a comunicare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Sopravvenuta carenza di interesse

La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame. L’Università degli Studi di Bologna ha riferito che, in esecuzione del parere cautelare, aveva disposto nel 2015 l’ammissione con riserva e in soprannumero della ricorrente, invitandola a immatricolarsi entro un termine perentorio, ma che l’interessata non aveva proceduto all’immatricolazione.

L’Ateneo ha inoltre comunicato che la ricorrente si era immatricolata al corso di laurea in Infermieristica, conseguendo la laurea nel 2017 e, successivamente, un master universitario di primo livello.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che la dichiarazione espressa della ricorrente e le circostanze riferite dall’Università dimostrassero il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione. Ha quindi richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il venir meno dell’interesse ha impedito l’esame delle censure relative alla legittimità della procedura di ammissione e degli atti impugnati.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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