Parere n. 220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Federica Nonfarmale contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e tutti gli Uffici Scolastici Regionali e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle II fasce delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la classe di concorso B014, provincia di Mantova: I. per l'annullamento: - del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 374 del 1° giugno 2017, nella parte in cui all’art. 2, comma 1, lettera a), consente l’inserimento in II fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ai soli soggetti in possesso di specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento conseguita con concorsi per titoli ed esami anche a soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli di abilitazione elencati nel citato decreto, non permettendole l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto; dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010; - della nota ministeriale prot. 25196 del 1° giugno 2017, avente ad oggetto la trasmissione del citato decreto ai fini della pubblicazione sui siti istituzionali; - del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016; - dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 131 del 2007; - degli atti di approvazione delle II fasce delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo della scuola secondaria di primo e di secondo grado per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, nonché dei successivi atti modificativi ed integrativi; - dei provvedimenti di rigetto della sua domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; II. nonché per l’accertamento e la condanna del Ministero a provvedere all’inserimento del suo nominativo nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola secondaria di primo e secondo grado per il triennio 2017-2020, per la classe di concorso B14 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, nell’ambito territoriale provinciale di Mantova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti che non consentivano l'inserimento della ricorrente nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017-2020, classe di concorso B14/B014, e domanda di accertamento dell'obbligo di inserimento
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017, il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, il d.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, l'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, l'art. 5 del d.m. n. 131 del 2007, la nota ministeriale di trasmissione, gli atti di approvazione delle graduatorie e i provvedimenti di rigetto della domanda di inserimento. Ha chiesto di essere ammessa alla II fascia delle graduatorie per la classe B14 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, in quanto titolare di diploma tecnico pratico (diploma ITP), deducendo l'impossibilità oggettiva di conseguire il titolo abilitativo, la violazione del favor partecipationis e del principio di uguaglianza, nonché la violazione della direttiva 2005/36/CE e dell'art. 4 del d.lgs. n. 206 del 2007. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato e ha chiesto il rigetto nel merito. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare e lo svolgimento degli incombenti istruttori disposti per garantire il contraddittorio, la ricorrente ha dichiarato nel novembre 2024 la sopravvenuta carenza di interesse e ha depositato un atto di rinuncia.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione espressa dalla ricorrente, unitamente all'atto di rinuncia depositato, imponesse di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono state esaminate le eccezioni preliminari né le censure di merito, inclusa la questione dell'accesso dei diplomati ITP alla II fascia delle graduatorie.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia
La dichiarazione della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dall'atto di rinuncia, determina l'improcedibilità del ricorso senza necessità di esaminare le questioni di ammissibilità e di merito.
Principio dispositivo nel ricorso straordinario
Il principio dispositivo opera anche nell'ambito del rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la volontà processuale della ricorrente di non ottenere più una pronuncia di merito rileva quindi ai fini della definizione del procedimento.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è trattato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo.
art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244
La disposizione è stata impugnata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei titoli abilitativi per l'insegnamento.
d.m. 10 settembre 2010, n. 249
L'atto è stato impugnato in relazione alla disciplina della formazione e dell'abilitazione all'insegnamento.
art. 402 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente a sostegno delle censure relative all'accesso all'insegnamento.
direttiva 2005/36/CE
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai requisiti di accesso all'insegnamento.
art. 4 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura fondata sul diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il principio dispositivo consente al ricorrente di determinare la prosecuzione del giudizio; quando egli dichiari in modo espresso e documentato la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame delle censure di rito e di merito non ancora definite, poiché viene meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
Improcedibilità del ricorso straordinario sulle graduatorie del personale docente
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente in possesso di diploma tecnico pratico contro il Ministero dell'istruzione e gli Uffici scolastici regionali. Il ricorso riguardava l'esclusione dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la classe di concorso B14/B014, nella provincia di Mantova, per il triennio scolastico 2017-2020.
Oggetto del ricorso
La ricorrente aveva impugnato il d.m. n. 374 del 1° giugno 2017, nella parte in cui riservava l'inserimento nella II fascia ai soggetti muniti di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, nonché ulteriori disposizioni e atti presupposti, tra cui il d.m. n. 249 del 2010, il d.P.R. n. 19 del 2016, l'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 e l'art. 5 del d.m. n. 131 del 2007. Erano stati inoltre impugnati gli atti di approvazione delle graduatorie e i provvedimenti di rigetto della domanda di inserimento.
La domanda comprendeva anche l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di inserire il nominativo della ricorrente nella II fascia delle graduatorie per la classe di concorso relativa ai Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni.
Censure dedotte
La ricorrente aveva sostenuto:
- l'impossibilità oggettiva di conseguire il titolo abilitativo richiesto per i diplomati ITP e la conseguente violazione della disciplina legislativa e regolamentare sull'abilitazione all'insegnamento;
- la violazione del favor partecipationis e del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento;
- la violazione della direttiva 2005/36/CE e dell'art. 4 del d.lgs. n. 206 del 2007;
- la sussistenza di vizi di arbitrarietà, irragionevolezza, sviamento e illogicità dell'azione amministrativa, oltre alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.
Svolgimento del procedimento
Il Ministero aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e ne aveva contestato la fondatezza nel merito. La domanda cautelare era stata respinta con il parere interlocutorio n. 2092/2018, con il quale erano stati anche disposti adempimenti istruttori per assicurare il rispetto del contraddittorio.
Nel 2024 la Sezione Prima ha chiesto alle parti di comunicare la permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio. La difesa della ricorrente ha dichiarato che, nelle more, era venuto meno l'interesse a una pronuncia di merito e ha depositato un atto di rinuncia sottoscritto dalla ricorrente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la manifestazione espressa della sopravvenuta carenza di interesse. Ha affermato che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di conseguenza, non sussistendo più un interesse concreto alla decisione, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
La Sezione non ha quindi deciso né l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione né le censure riguardanti l'inserimento dei diplomati ITP nella II fascia delle graduatorie.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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