Ordinanza n. 5618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17667/2023, resa tra le parti, 1. annullamento dei provvedimenti del Comune di Velletri , Settore VII Edilizia Privata, urbanistica e condono edilizio, prot. N. 4320 del 13.02.2013, prot. 4312 del 13.2.2013, e prot. n. 4322 del 13.2.2013, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell’avvocato antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dato atto dell’interruzione del processo, senza esaminare il merito dell’appello o la legittimità dei provvedimenti comunali. L’interruzione è stata disposta in ragione della morte della parte appellante, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata adottata alcuna statuizione di merito sulle domande di annullamento né sulle spese di lite.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 17667/2023, relativa all’impugnazione di provvedimenti del Comune di Velletri in materia edilizia, urbanistica e condono edilizio
Esito
La controversia
L’appello era diretto alla riforma della sentenza del TAR Lazio n. 17667/2023 e, in via derivata, all’annullamento di tre provvedimenti del Comune di Velletri, adottati dal settore competente in materia di edilizia privata, urbanistica e condono edilizio, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di appello né le censure dedotte contro gli atti comunali. Nel corso del giudizio il difensore dell’appellante ha comunicato il decesso della parte.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Dà atto dell'interruzione del processo
La morte della parte nel corso del giudizio determina l’interruzione del processo, della quale il giudice deve dare atto.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Le disposizioni codicistiche sull’interruzione del processo per eventi riguardanti la parte trovano applicazione nel processo amministrativo, secondo il richiamo operato dall’ordinanza.
art. 38 c.p.a.
Norma richiamata nell’ordinanza, senza una specifica applicazione esplicitata nella motivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, senza una specifica applicazione decisoria esplicitata.
Massime di principio
- La morte della parte appellante comunicata dal difensore nel corso del giudizio comporta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.; il giudice deve limitarsi a darne atto, senza decidere il merito della controversia.
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