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Sentenza

Sentenza n. 812/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento 1. del parere contrario MIC_SABAP-SA_UO12|15/05/2024|0012166-P del 15 maggio 2024, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento di “trasformazione di copertura piana a copertura a tetto” del fabbricato condominiale; 2. ove adottato, del provvedimento del Comune di Cava de’ Tirreni di diniego dell’autorizzazione paesaggistica; 3. di ogni altro presupposto e consequenziale, ivi incluse la comunicazione dei motivi ostativi MIC_SABAP-SA_UO12|02/05/2024 0010860-P del 2 maggio 2024 nonché la comunicazione di avvio del procedimento di riesame datata 22 marzo 2024; nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di parere formulata, ai sensi dell’art. 146 del Codice del paesaggio, in data 23 ottobre 2023, nonché, per il risarcimento, dei danni patiti e patiendi in ragione dell’illegittimo operato dell’intimata Soprintendenza A.BB.AA.P.; nonché, in seguito alla proposizione dei motivi aggiunti: per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, 1. del parere contrario, datato 18 agosto 2025, MIC|MIC_SABAPSA_ UO12|18/08/2025|0020054-P, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica per l’intervento di “trasformazione dell’attuale copertura piana in copertura a tetto” del fabbricato condominiale; 2. ove adottato, del provvedimento del Comune di Cava de’ Tirreni di diniego dell’autorizzazione paesaggistica; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi MIC|MIC_SABAPSA_ UO12|04/08/2025|0018670-P del 4 agosto 2025, nonché, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Condominio ricorrente.

Giustizia amministrativa202401098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Pareri paesaggistici contrari del 15 maggio 2024 e del 18 agosto 2025, relativi a progetti di trasformazione della copertura piana del fabbricato condominiale in copertura a tetto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza, adottato nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica relativo alla trasformazione della copertura piana dell’edificio in una copertura a tetto, nonché il successivo parere negativo relativo a un progetto riformulato con altezza inferiore. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per invasione di profili urbanistico-edilizi estranei alla competenza della Soprintendenza; la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001 e delle norme tecniche comunali, per erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione; la violazione dell’art. 6.1 delle norme tecniche di attuazione del Piano di recupero Borgo e aree annesse, poiché tale disposizione avrebbe consentito la trasformazione della copertura piana in copertura a tetto entro determinati limiti di altezza, pendenza e utilizzabilità; l’erronea valutazione delle dimensioni, dell’altezza e dell’intervisibilità dell’edificio con l’antico convento di San Francesco; la violazione dei principi di leale collaborazione e del contraddittorio procedimentale. È stata inoltre chiesta la declaratoria di formazione del silenzio-assenso sul parere paesaggistico, per decorso del termine di 45 giorni, nonché il risarcimento dei danni. Con i motivi aggiunti sono state riproposte censure analoghe contro il sopravvenuto parere negativo relativo al progetto riformulato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune, non essendo stato impugnato alcun suo atto. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che la Soprintendenza fosse competente a valutare il progetto anche alla luce del Piano urbanistico territoriale della Costiera sorrentino-amalfitana, avente specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali, e del Piano di recupero applicabile. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che, in un’area di pregio ambientale e paesaggistico, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione non dipende soltanto dal superamento della soglia volumetrica del 20%, ma anche dalle qualificazioni operate dagli strumenti urbanistici in relazione alla zonizzazione e al pregio dell’area. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che l’art. 6.1 delle norme tecniche del Piano di recupero consentisse espressamente la trasformazione della copertura piana in copertura a tetto entro limiti di altezza, pendenza e assenza di nuovi ambienti abitabili, tutti rispettati dal progetto. La nota esplicativa relativa agli interventi D2 non poteva avere valore normativo né contraddire la disciplina dispositiva dell’art. 6.1; il parere della Soprintendenza era quindi fondato su un presupposto erroneo. La censura è stata ritenuta assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni paesaggistiche. È stata respinta la domanda di accertamento del silenzio-assenso, poiché il procedimento di autorizzazione paesaggistica non è soggetto al silenzio-assenso tra amministrazioni ex art. 17-bis l. 241/1990, in ragione dell’incompatibilità con l’effetto devolutivo previsto dall’art. 146, comma 9, del Codice del paesaggio per il parere tardivo della Soprintendenza. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, ritenuta del tutto generica. Il ricorso principale è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento del parere del 15 maggio 2024; il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto, con annullamento del parere del 18 agosto 2025. La Soprintendenza dovrà riesaminare, in astratto, entrambi i progetti e, in concreto, quello che il condominio individuerà come di prevalente interesse. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    La Soprintendenza esprime il parere sull’autorizzazione paesaggistica limitatamente alla compatibilità paesaggistica complessiva dell’intervento e alla sua conformità alle disposizioni del piano paesaggistico; tali parametri comprendono gli strumenti territoriali aventi specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali.

  • art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004

    L’effetto devolutivo previsto per il parere tardivo della Soprintendenza è incompatibile con l’applicazione del silenzio-assenso tra amministrazioni nel procedimento di autorizzazione paesaggistica.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio-assenso tra amministrazioni non opera nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, per incompatibilità con la disciplina speciale dell’art. 146 d.lgs. 42/2004.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001

    Per escludere la qualificazione come nuova costruzione non è sufficiente che l’intervento pertinenziale non superi il 20% del volume dell’edificio principale; occorre verificare anche se gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico, qualificano l’intervento come nuova costruzione.

  • art. 3 l.r. Campania n. 35/1987

    Il Piano urbanistico territoriale della Costiera sorrentino-amalfitana è uno strumento di coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali; le sue norme prevalgono sulla regolamentazione comunale difforme e costituiscono parametro per le valutazioni paesaggistiche della Soprintendenza.

  • art. 6.1 delle norme tecniche di attuazione del Piano di recupero Borgo e aree annesse

    La disposizione consente la trasformazione della copertura piana in copertura a tetto entro limiti determinati di altezza, pendenza e utilizzabilità, compreso il divieto di creare nuovi ambienti abitabili; una nota esplicativa non può contraddire tale disciplina dispositiva né assumere valore normativo autonomo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza può valutare il progetto alla luce di strumenti territoriali e urbanistici che abbiano specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali; tale valutazione non costituisce invasione della competenza comunale in materia urbanistico-edilizia.
  • Ai fini della qualificazione di un intervento pertinenziale come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001, il mancato superamento della soglia del 20% del volume dell’edificio principale non è da solo sufficiente: occorre verificare anche la qualificazione prevista dagli strumenti urbanistici in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico dell’area.
  • Quando le norme tecniche di un piano di recupero consentono espressamente la trasformazione di una copertura piana in copertura a tetto entro specifici limiti, una nota esplicativa o interpretativa non può introdurre un divieto incompatibile con la disposizione normativa né essere posta a fondamento del diniego paesaggistico.
  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica non si forma il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990, in ragione dell’incompatibilità di tale istituto con l’effetto devolutivo disciplinato dall’art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004 per il parere tardivo della Soprintendenza.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventiTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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