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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41481/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assegnatari)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di abitazioni commissionate da una cooperativa, cui era collegato anche un contratto d'opera con il geometra coinvolto. Alcuni soci assegnatari degli immobili, poi evocati in giudizio anche come eredi della parte originaria deceduta, hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni da gravi difetti dell'edificio, invocando la responsabilità ex art. 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatrice e del tecnico. In appello è stata esclusa l'operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto nei confronti degli assegnatari, ritenuti terzi rispetto a quel contratto. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto tempestiva l'azione, affermando che il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c. decorre dalla conoscenza apprezzabile della gravità dei difetti e della loro causa, non dalla mera denuncia di difformità progettuali contenuta in una lettera precedente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la clausola compromissoria dovesse vincolare anche i singoli assegnatari e rendere improponibile la domanda davanti al giudice ordinario; 2) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., contestando il dies a quo della prescrizione/decadenza e sostenendo che esso dovesse decorrere dalla lettera del 24 novembre 1993 e non dall'atto di assegnazione del 2 giugno 1994.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la clausola compromissoria del contratto di appalto non si estende ai terzi, e gli assegnatari che agiscono ex art. 1669 c.c. sono terzi rispetto al contratto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la decisione della Corte d'appello era conforme a un orientamento consolidato: il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti decorre dal momento in cui il committente o l'acquirente/assegnatario acquisiscono una conoscenza oggettiva e apprezzabile della gravità dei difetti e della loro derivazione causale, non essendo sufficienti semplici sospetti o manifestazioni marginali. La valutazione del momento di tale scoperta è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    "termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile"; "conoscenza della gravità e causalità dei gravi difetti"

    il termine annuale decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente/assegnatario conseguono un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera; la valutazione del momento di tale conoscenza è riservata al giudice di merito.

  • art. 1667 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non accoglie la censura e ribadisce il criterio applicato in tema di art. 1669 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la censura è dichiarata inammissibile quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per escludere, nel caso concreto, la necessità di litisdenuntiatio verso le parti del giudizio di appello cui il ricorso non era stato notificato, essendo decorso il termine lungo.

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per affermare che, in cause scindibili e dopo la scadenza del termine lungo, non va disposta la chiamata in giudizio delle altre parti non raggiunte dalla notifica del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria contenuta in un contratto vincola solo le parti del contratto e non è estensibile, in mancanza di specifica base negoziale o legale, ai terzi che agiscano in via autonoma rispetto a quel rapporto.
  • L'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. può essere esercitata anche dall'acquirente o assegnatario dell'immobile, che è terzo rispetto al contratto di appalto, quando il vizio attiene a gravi difetti dell'edificio.
  • Il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti decorre non dalla mera percezione di anomalie o difformità, ma dal momento in cui il danneggiato acquisisce una conoscenza oggettivamente apprezzabile della gravità dei difetti e del nesso causale con l'imperfetta esecuzione dell'opera.
  • La determinazione del momento di "scoperta" dei gravi difetti è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • Quando la decisione impugnata si conforma all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la censura può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoResponsabilità civileContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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