Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 1°.3.2023, n. 163, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 1° marzo 2023, n. 163, relativa alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’erogazione complessiva di € 3.000,00, oltre interessi legali e, per l’eventuale eccedenza rispetto al tasso d’interesse, rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha notificato la decisione all’Amministrazione l’8 marzo 2023 ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né fornito prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provata l’inottemperanza sulla base dell’assenza di contestazioni e della mancata dimostrazione dell’adempimento da parte del Ministero, cui incombeva il relativo onere probatorio. Ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 3.000,00, oltre agli accessori indicati nel giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure idonee ad assicurare l’attuazione della decisione, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni, termine ritenuto decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Pone a carico del Ministero l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; la mancata contestazione e la mancata prova dell’adempimento hanno consentito di ritenere fondata l’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non dimostra di avere adempiuto alle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta e il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e fissare contestualmente una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora è applicabile anche quando il giudicato impone il pagamento di somme, se l’esecuzione richiede ulteriori attività amministrative, come l’emissione di un titolo o beneficio individuale; in tal caso il dies a quo può essere fissato alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Prima di proporre l’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.