Sentenza n. 4840/2026 - Napoli, Sezione 4
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE: della Graduatoria Definitiva per l’assegnazione di Borse di Studio per l’A.A. 2025/2026, approvata con Decreto Dirigenziale n. 1803 e pubblicata in data 23/12/2025, nella parte in cui dichiara il ricorrente “Non Idoneo” per il motivo: “Iscrizione ad un tipo di corso per il quale risulta già conseguito un titolo”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva per l'assegnazione di borse di studio per l'a.a. 2025/2026, nella parte in cui dichiara il ricorrente non idoneo per l'iscrizione a un tipo di corso per il quale risultava già conseguito un titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con decreto dirigenziale e pubblicata il 23 dicembre 2025, contestando la propria esclusione dalla borsa di studio con la motivazione relativa all'iscrizione a un tipo di corso per il quale risultava già conseguito un titolo. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha concluso la procedura e il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la condanna dell'amministrazione alle spese. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità specificamente articolati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la pretesa del ricorrente fosse stata pienamente soddisfatta mediante l'erogazione della borsa di studio cui il ricorso era finalizzato. Ha inoltre riconosciuto l'efficacia causale del ricorso sulla nuova determinazione dell'Adisurc e, applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi di lite, liquidati in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, anche nell'ambito della trattazione della domanda cautelare.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta mediante un successivo comportamento o provvedimento dell'amministrazione.
- Quando il ricorso abbia avuto efficacia causale sul soddisfacimento della pretesa del ricorrente, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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