Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la riforma della sentenza di primo grado e la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p., deducendo: (i) che la responsabilità è stata accertata unicamente su captazioni telefoniche "criptiche" e quindi insufficienti; (ii) omissione o carenza di motivazione rispetto alla richiesta alternativa di riqualificazione ai sensi dell'art. 624 c.p. con conseguente questione di prescrizione; (iii) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. per il riconoscimento della recidiva; (iv) motivazione illogica e carente in relazione all'art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche), non avendo la Corte valorizzato elementi positivi quali distanza temporale dei precedenti e assenza di protagonismo criminoso; infine il difensore ha depositato due motivi nuovi in cassazione a sostegno di alcune doglianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, reiterazione dei motivi già proposti e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia fornito una motivazione logica e congrua sulle captazioni, collegandole ad attività di riscontro (perquisizioni, sequestro e testimonianze) e che l'interpretazione del linguaggio intercettato rientri nella valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, non dimostrata. Sono stati ritenuti non consentiti e generici anche i motivi su recidiva e attenuanti, non essendosi il ricorrente confrontato specificamente con la motivazione di appello; i motivi nuovi sono inammissibili. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La Corte d'appello ha riqualificato il fatto come ricettazione e la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione che ha collegato le intercettazioni alle attività di riscontro e al sequestro del mezzo.
art. 624 cod. pen.
La richiesta difensiva di riqualificazione per furto è stata esaminata e respinta implicitamente dalla Corte d'appello in quanto incompatibile con la ricostruzione valorizzata ex art. 648; la Cassazione ha ritenuto il motivo reiterativo e non consentito.
art. 99 cod. pen.
Il riconoscimento della recidiva come circostanza rilevante in sede di trattamento sanzionatorio è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte d'appello; la Cassazione ha escluso un vizio per carenza di specificità nella censura.
art. 62-bis cod. pen.
Sulla negazione delle attenuanti generiche la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza: il mero stato di incensuratezza o elementi non decisivi non impongono il riconoscimento della diminuente; la Cassazione ha ritenuto insussistente la censura difensiva.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il criterio secondo cui gli elementi indiziari derivanti da intercettazioni devono essere "gravi, precisi e concordanti"; nel caso concreto ciò è ritenuto soddisfatto e collegato ad ulteriori riscontri probatori.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla riproduzione estesa dei motivi in motivazione, la sentenza riporta i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede di riesame del merito: i motivi che ripropongono in modo generico le stesse doglianze già valutate e motivatamente respinte in sede di appello sono inammissibili.
- Le intercettazioni, anche se espresse in linguaggio criptico, possono costituire prova diretta se la loro interpretazione è logicamente motivata e, se indiziarie, risultano "gravi, precise e concordanti" e sono preferibilmente corroborate da riscontri esterni (perquisizioni, sequestri, testimonianze).
- Le censure su recidiva e sulle attenuanti generiche richiedono un confronto puntuale e specifico con la motivazione di merito; critiche generiche o mancata indicazione dei precedenti contestati portano all'inammissibilità.
- L'introduzione di nuovi motivi in cassazione non sanerà l'inammissibilità dei motivi originari e può essere considerata un tentativo di dilatare i termini di impugnazione: i motivi nuovi sono spesso inammissibili se collegati a vizi già dichiarati radicali.
- Per impugnare valutazioni fondate su intercettazioni è necessario dimostrare travisamento della prova o difformità manifesta e decisiva del contenuto delle captazioni rispetto a quanto indicato dal giudice di merito.
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